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Soggette al limite di spesa le risorse aggiuntive del Fondo destinate a finanziare il welfare integrativo

In attesa che sul punto si pronunci la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, cui la Sezione regionale di controllo del Veneto ha deferito la relativa questione di massima (si veda la deliberazione n. 248/2024/QMIG), con deliberazione n. 178/2024/PAR la Sezione regionale della Lombardia è tornata ad affrontare il tema dell’inclusione o meno nel limite di spesa del salario accessorio delle risorse del fondo decentrato destinate all’implementazione delle misure di welfare integrativo.

In proposito il Collegio ha ribadito che, sebbene «finanziate dal fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017».

Tuttavia, precisa la delibera, «la spesa per interventi di questa natura, pur estranea ai limiti previsti dall’art 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 per il salario accessorio, e, quindi, esclusa dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, soggiace comunque ai vincoli di contenimento della spesa del personale ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come affermato dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG».

Inoltre, concludono i Giudici, «con riferimento all’ipotesi del ricorso a risorse proprie aggiuntive, questa sezione aderisce a quanto affermato dalla sezione Liguria con deliberazione n. 27/2024/PAR secondo la quale “non è consentito, in assenza di una base normativa espressa, …l’utilizzo di risorse per finalità di welfare integrativo in violazione dei limiti posti dall’art. 82, comma 2, del CCNL” giustificati da una generica ed estemporanea disponibilità di bilancio, ma tali da determinare un imprevedibile incremento della dinamica della spesa. Come già evidenziato in diverse pronunce (Sezione Lombardia del. 174/2023/PAR, e del 39/2024/PAR; Sezione Liguria del. 61/2023/PAR e del. 27/2024/PAR, innanzi citata) sono dunque da individuarsi nella corretta applicazione dell’art. 82 comma 2 del CCNL i limiti invalicabili a cui fare riferimento nell’utilizzo delle risorse proprie».

Tags: Fondo risorse decentrate, Trattamento accessorio, Welfare integrativo