L’Anci ha pubblicato sul proprio sito internet il nuovo Quaderno operativo dal titolo “Le principali novità del CCNL Area Funzioni locali 2019-2021. Dirigenti e Segretari Comunali e Provinciali”.
Il documento offre un’analisi dettagliata degli articoli del nuovo contratto e la modulistica sull’attuazione degli istituti più significativi demandati alla contrattazione integrativa.
Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area delle Funzioni locali per dirigenti e segretari comunali, ricorda l’Associazione, è la conclusione di una lunga e complessa attività negoziale iniziata con l’approvazione dell’Atto di Indirizzo del Comitato di settore Autonomie Locali.
È un contratto che impatta dunque su circa 9.000 uomini e donne (escludendo cioè i dirigenti amministrativi del SSN) che hanno la responsabilità di gestire quotidianamente processi complessi che attengono al soddisfacimento di bisogni delle comunità che amministrano. Si compone di una parte comune e due sezioni: dirigenti e segretari comunali e provinciali.
Così come il precedente, il nuovo CCNL si compone di una parte comune e tre sezioni specifiche dedicate, rispettivamente, alla Dirigenza degli Enti Locali, ai Dirigenti amministrativi tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità, nonché ai Segretari comunali e provinciali.
Tra le novità più significative per quanto riguarda i dirigenti, si segnala in particolare la previsione del cd scavalco condiviso finora previsto per il solo personale dipendente, colmando così una lacuna contrattuale; la maggiorazione della retribuzione di risultato correlata a specifici obiettivi di impatto; la disciplina del lavoro agile.
Nella sezione dei segretari comunali e provinciali le principali novità contrattuali da segnalare sono invece le seguenti: viene finalmente introdotta una disciplina specifica per l’interim, che viene parzialmente uniformata alla disciplina prevista per i dirigenti; la graduazione della retribuzione di posizione in base ai criteri stabiliti direttamente nel CCNL superando dunque la maggiorazione demandata alla contrattazione prima integrativa; incremento della retribuzione di risultato per i segretari delle Unioni.
Restano tuttavia sullo sfondo alcune questioni controverse, prima fra tutte quella legata all’attuazione della disposizione recata dall’art. 1, comma 604, della L. n. 234/2021.
Il nuovo CCNL dell’Area delle Funzioni Locali, alla stregua degli altri contratti collettivi firmati in precedenza, ha infatti consentito agli enti locali di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse del Fondo di cui all’art. 57, c. 2, lett. e), CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti. Lo stesso dicasi per la retribuzione di risultato dei Segretari comunali e provinciali, la quale, sussistendo la necessaria capacità di spesa, potrà essere incrementata di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai segretari comunali e provinciali.
Entrambe le clausole contrattuali di riferimento precisano che questa facoltà è concessa “con la decorrenza ivi indicata” e cioè a partire dall’anno 2022, ma non dicono nulla in merito all’eventuale recupero sull’annualità in corso degli incrementi annuali di competenza degli anni 2022 e 2023. Il CCNL della dirigenza, infatti, non contiene una clausola analoga a quella contenuta nell’art. 79, comma 5, del CCNL del comparto Funzioni Locali siglato il 16.11.2022.
Occorre pertanto capire se nell’anno 2024 gli enti potranno eccezionalmente deliberare un aumento fino allo 0,66% del già citato monte salari 2018 oppure no.
Un altro argomento che necessita di qualche chiarimento è quello relativo al trattamento economico degli incarichi ad interim attribuiti al Segretario per la copertura di una posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare.
Invero, la norma contrattuale di riferimento stabilisce che in questi casi al Segretario “è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo determinato sulla base della percentuale – da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico – stabilita presso l’ente dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 35, comma 1, lett. c)”.
Essa, dunque, a differenza di quella relativa al personale dirigente, non stabilisce alcun limite massimo di importo. Possiamo allora ragionevolmente ritenere che al Segretario comunale si possa legittimamente attribuire una maggiorazione superiore al 30% della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico?
Di sicuro, però, sembra doversi ritenere ormai superato l’orientamento applicativo Aran SEG_045, che invitava gli enti a considerare economie le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato della funzione dirigenziale affidata ad interim al Segretario.