Con provvedimento n. 398 del 14 settembre 2023, il Garante della Privacy ha ricordato che il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, prevede la pubblicazione obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni dell´“ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti” nonché “l’entità del premio mediamente conseguibile dal personale […], i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata” (art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013).
La finalità di trasparenza perseguita mediante tale previsione, al fine di dare evidenza dei livelli di selettività e premialità “nella distribuzione dei premi e degli incentivi” al personale, trova effettività, per espressa scelta del legislatore, attraverso la pubblicazione dei menzionati valori “in forma aggregata” e non nominativa.
Stante quindi la mancata previsione dell’obbligo di pubblicazione di tale tipologia di dati personali tra le ipotesi puntualmente elencate dal legislatore nel capo II del citato decreto legislativo o in altra specifica norma in materia di trasparenza, non trova applicazione al caso di specie il regime di conoscibilità stabilito dalla normativa sulla trasparenza, ivi compresa la specifica previsione concernente l’arco temporale quinquennale di permanenza sul web (di cui all´art. 8, comma 3, del d.lgs. 33/2013; sul punto, cfr. introduzione, parte I, punto I e parte II, Linee guida del 15 maggio 2014 cit.; provv. n. 457 del 30 luglio 2015 doc. web n.4278610).
È sulla base di queste premesse giuridiche che il Garante ha rilevato l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato da un Comune per aver diffuso, mediante pubblicazione online sul proprio sito web istituzionale, talune determine di liquidazione del fondo incentivante recanti gli elenchi dei nominativi dei dipendenti, la posizione economica di ciascuno di essi, nonché l’ammontare del compenso individualmente percepito in relazione alla produttività individuale.