Con l’ordinanza n. 20133 del 22 luglio 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito che dall’esame delle disposizioni contrattuali in materia di classificazione professionale, si evince che non è possibile distinguere, all’interno della medesima area, fra mansioni superiori e inferiori, essendo possibile, all’interno di questa, solo un sistema di sviluppo economico correlato al maggiore grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza.
Esistono, quindi, dei distinti livelli economici che, però, non si caratterizzano perché correlati a ipotetiche mansioni superiori o inferiori.
I Giudici hanno quindi evidenziato che la promozione al livello economico superiore non è ricollegata all’affidamento di mansioni diverse da quelle esercitate in precedenza e non possono condurre ad affermare il diritto del lavoratore a una diversa retribuzione a prescindere dal suo legittimo inquadramento in un determinato livello economico.
Per questo motivo, venuta meno la determina che ha attribuito al lavoratore il livello economico superiore, il dipendente non ha diritto a trattenere la maggiore retribuzione percepita durante il periodo di vigenza della determina stessa in relazione a quest’ultimo livello economico.