È stato pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 30 novembre 2023 recante la “Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale”.
Il decreto ha la finalità di disciplinare i processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale e di individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei nuovi sistemi di classificazione.
In particolare, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità, le amministrazioni interessate devono equiparare le aree e le categorie delle PA di provenienza e destinazione, mediante il confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Tale confronto, tiene conto di:
- mansioni, compiti e responsabilità;
- competenze professionali;
- titoli di accesso relativi alle medesime aree e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite.
Inoltre, la corrispondenza tra i livelli economici nell’ambito dell’area o categoria di inquadramento giuridico deve essere individuata sulla base del confronto tra il trattamento economico di provenienza, in godimento da parte del dipendente all’atto del trasferimento, e quello dell’amministrazione di destinazione, prendendo come riferimento l’importo complessivo della retribuzione tabellare e del differenziale stipendiale attribuito in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione o corrispondente voce retributiva secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali.
Al dipendente trasferito deve essere poi attribuito un trattamento economico pari alla somma della retribuzione tabellare dell’area o categoria di inquadramento ed un differenziale stipendiale individuato mediante approssimazione per eccesso del valore risultante dalla differenza tra il complessivo trattamento economico di provenienza e il tabellare di destinazione.
Il decreto precisa da ultimo che:
- nel caso di mobilità volontaria, si applica il comma 2-quinquies dell’articolo 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ossia, salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’Amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa Amministrazione);
- per altre forme di mobilità, i dipendenti trasferiti mantengono invece il trattamento economico fondamentale e accessorio più favorevole e la facoltà di optare per l’inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.
Il nuovo DPCM entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 9 febbraio 2024, e resterà efficace fino all’applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della nuova disciplina prevista per le progressioni economiche dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021.