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Niente incentivi al dipendente che assiste il Comune nei giudizi del lavoro di primo grado

Con deliberazione n. 105/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia ha escluso la possibilità di riconoscere specifici incentivi ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistito l’ente locale in un giudizio del lavoro in primo grado.

Poiché, infatti, a differenza del contenzioso tributario, il legislatore – al momento – non ha impresso uno specifico vincolo di destinazione alle somme riscosse dalla pubblica amministrazione a seguito della condanna alle spese dei privati nei giudizi del lavoro di primo grado ex art. 152-bis disp. att. cod. proc. civ., le relative entrate non possono essere destinate ad incentivare l’attività dei difensori di cui all’art. 417-bis, comma 1, cod. proc. civ.

Tale ricostruzione normativa, precisa la Corte, trova un’esplicita conferma nei C.C.N.L. successivi all’1 gennaio 2013, data di entrata in vigore dell’art. 152-bis disp. att. cod. proc. civ.

A titolo esemplificativo, si richiama il C.C.N.L. 21 maggio 2018, relativo al personale del Comparto Funzioni Enti Locali Triennio 2016 – 2018, che all’art. 18, comma 1 (Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa), prescrive testualmente: “Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori: (…)
h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (…)
– i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556/1996, spese del giudizio”.

Parimenti, il C.C.N.L. 16 novembre 2022, relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021, all’art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ), così dispone: “Ai titolari di incarico di EQ, di cui all’art. 16 del presente CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori: (…)
h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (….)
– i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio”.

In entrambi i casi, i contratti collettivi non menzionano le somme derivanti dall’applicazione dell’art. 152-bis disp. att. cod. proc. civ.

Tale omissione non è casuale, ma discende dalla mancanza di una espressa previsione legislativa, che contempli, in modo diretto e puntuale, che tali risorse – che costituiscono entrate eventuali della P.A. – possano essere impiegate per scopi premiali a favore di specifici dipendenti pubblici.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione 13 giugno 2017 n. 16/SEZAUT/2017/QMIG, ha ribadito che, “Come ripetutamente rammentato da questa Sezione nelle sue pronunce (per tutte, le deliberazioni nn. 28/2015/QMIG e 11/2016/QMIG), l’interprete non può sostituirsi al legislatore al fine di colmare lacune dell’ordinamento, ma deve privilegiare interpretazioni aderenti al tenore letterale e alla ratio delle norme individuando la natura dei rapporti che soggiacciono ad esse ed evitando soluzioni ermeneutiche derogatorie o additive”.

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