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L’indennità di turno compensa interamente in disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro

Con la sentenza n. 49/2021, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Umbria ha condannato per danno erariale il Comandante della Polizia Locale di un Comune reo di aver provveduto alla erogazione agli agenti di somme indebite a titolo di indennità per turni festivi e notturni, liquidati dall’ente come premi di produttività, in difetto dei presupposti legittimanti previsti sia per l’una che per l’altra motivazione dalla normativa di settore.

Nel caso di specie, infatti, a ciascun operatore era stata conteggiata e regolarmente corrisposta ogni mese una maggiorazione oraria del 10% della retribuzione spettante per ogni turno lavorativo svolto in orario diurno, antimeridiano e pomeridiano (ossia, dalle 06,00 alle 22,00), del 30% per ogni turno notturno o festivo, del 50% per i festivi notturni e del 10% in più per i turni festivi infrasettimanali.

Ma tali indennità, precisa la Corte, risultavano palesemente incompatibili ed in contrasto con l’art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “funzioni locali” del periodo 2016/2018, che prevedeva un’apposita voce retributiva che veniva corrisposta in busta paga proprio al fine di compensare per intero ed in modo assorbente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro in turni diurni, notturni, festivi e feriali.

Detti compensi, peraltro, erano solo formalmente collegati a progetti di miglioramento approvati dal Consiglio comunale con il Piano esecutivo di gestione e con il Piano dettagliato degli obiettivi, ma sostanzialmente consistevano in erogazioni “a pioggia” di compensi fissi, identici per tutti gli operatori, computati sulla base della sola presenza in servizio in determinati giorni ed orari, al di fuori delle regole del comparto, in aggiunta alle maggiorazioni retributive previste e percepite per i vari tipi di turni in base al C.C.N.L. vigente, senza tener conto delle diversità di stipendio tabellare per ciascuna categoria professionale.

In tal modo, afferma la Sezione, è stato indebitamente utilizzato il fondo decentrato stanziato nel bilancio del Comune ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, che avrebbe dovuto finanziare esclusivamente il trattamento accessorio del personale impiegato in progetti, compiti ed attività di miglioramento della performance organizzativa ed individuale, sulla base dei meriti effettivamente dimostrati, misurati e valutati sul campo per ciascun dipendente coinvolto.