Con la recente deliberazione n. 189/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia è tornata a stigmatizzare la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che intervenga nell’esercizio successivo a quello di riferimento. La contrattazione deve, infatti, avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio, per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza, in coerenza con il principio di programmazione tanto degli obiettivi dell’ente quanto dell’utilizzo delle risorse finanziarie.
Peraltro, precisa la Corte, in assenza di predefiniti criteri di ripartizione, deve ritenersi “tardiva” anche la contrattazione decentrata la cui sottoscrizione intervenga sul finire dell’anno di riferimento e che non consista in una presa d’atto di una attività incentivante già pienamente in corso, oltre che parzialmente realizzata, per quanto non ancora verificata nei risultati.
La Sezione, infatti, ha a più riprese affermato che “la parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita” (Sez. reg. contr. Lombardia n. 287/2010/PAR, n. 137/2013/PAR, n. 355/2017/PAR; in termini, Sez. reg. contr. Molise, n. 161/2017/PAR).