Interpellato sulla misura del compenso da riconoscere al personale della stazione appaltante qualificata per la c.d. attività di committenza delegata (di cui all’art. 62 del Codice), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (parere n. 2639 del 3 giugno 2024) ha confermato che, in relazione alle attività connesse alla fase di affidamento, il limite dell’incentivo da corrispondere al personale della stazione appaltante qualificata è quello del 25 per cento, indicato dall’art. 45, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, calcolato sull’importo di cui all’art. 45, comma 2, del medesimo decreto legislativo, vale a dire il 2 per cento dell’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo delle due componenti individuate al comma 3 del citato art. 45, una relativa all’80 percento da destinare agli incentivi per funzioni tecniche e l’altra relativa al 20 per cento da destinare alle finalità specificate ai successivi commi 5, 6 e 7.
Diversamente, chiarisce il Ministero, il limite suddetto non opera nel caso in cui le funzioni di committenza ausiliarie comprendano attività ulteriori attinenti a diverse fasi del ciclo del contratto (progettazione ed esecuzione, gestione del finanziamento). Sarà poi la centrale di committenza/stazione appaltante qualificata, con proprio provvedimento organizzativo, a definire le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza, da suddividere in relazione alle attività incentivabili elencate nell’Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023.
Con altro parere reso in pari data (parere n. 2635 del 3 giugno 2024) il Ministero ha poi escluso che l’importo dell’incentivo per le funzioni tecniche possa essere erogato come voce di rimborso diretto al Comune da parte dell’Aggiudicatario di una concessione.
Invero, precisa il parere, l’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, ma solo a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti.
In ordine alle modalità di calcolo dell’incentivo nel caso di specie, poi, si precisa che ai sensi dell’art. 179, co. 1, D.Lgs. 36/2023, il valore della concessione è costituito “dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”; inoltre, in base al successivo comma 2, “il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione”.