Come noto, in base all’art. 1, comma 1091, della L. n. 145/2018, «[…] i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione».
La suddetta norma stabilisce che, per il riconoscimento degli incentivi di cui trattasi, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
– che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal T.U.E.L.;
– che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare – nell’ an e nel quantum – la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;
– che l’utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito;
– che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa;
– che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
– che il servizio di accertamento delle imposte in esame non sia stato esternalizzato in concessione.
Detto ciò, è possibile ipotizzare di erogare questi incentivi anche a dipendenti non assegnati al Servizio Tributi – servizio preposto ad accertare il tributo IMU/TARI – e per attività diverse dal recupero IMU/TARI, e pertanto anche a dipendenti assegnati ad altri Servizi che non sono in alcun modo coinvolti nelle attività di recupero IMU/TARI, a fronte di obiettivi diversi?
A questo interrogativo ha fornito riscontro recentemente la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna con deliberazione n. 137/2024/PAR.
Al riguardo il Collegio ha preliminarmente rilevato come la disposizione in esame sia insuscettibile di interpretazione analogica sulla base del principio di tipicità del trattamento accessorio costituito da incentivi derivanti da entrate tributarie (Sez. regionale di controllo per la Lombardia, del. 113/2024/PAR) e ha poi precisato come l’ulteriore condizione stabilita dal legislatore – laddove viene prevista l’inapplicabilità della norma qualora il servizio accertamento delle imposte in esame sia stato esternalizzato in concessione – costituisca un ulteriore (evidente) elemento a sostegno del principio già affermato da questa stessa Sezione regionale di controllo nella precedente delibera n. 1/2023/PAR secondo cui, si ribadisce, “il personale beneficiario dovrà essere stato impiegato nel raggiungimento degli obiettivi, precedentemente determinati, del settore entrate”.
Pertanto, conclude il parere, gli incentivi di cui trattasi potranno essere riconosciuti soltanto al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, previa adozione dell’apposito regolamento previsto dall’art. 1, c. 1091, della L. n. 145/2018 e non al personale impiegato nel raggiungimento di obiettivi diversi.