Gli incrementi del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza disposti dall’art. 39 del CCNL dell’area FL siglato in data 16.07.2024 non soggiacciono al limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
Questo quanto affermato dall’Aran nell’orientamento applicativo AFL 92, col quale l’Agenzia ha ricordato che, per espressa previsione di legge (art. 11 DL. 135/2018), il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.
Con un altro orientamento applicativo pubblicato in pari data (il CFL 262), l’Aran ha invece escluso che un dipendente assunto a giugno 2024, attraverso l’istituto della mobilità volontaria, possa beneficiare di una progressione economica indetta dall’ente di destinazione ad agosto dello stesso anno.
Poiché, infatti, per espressa previsione contrattuale (contenuta al comma 3 dell’art. 14 del CCNL del 16.11.2022), “la progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b)”, l’Agenzia ritiene che, anche ai fini di una corretta quantificazione delle risorse destinate a tale fine, possano partecipare alla procedura soltanto i presenti al 1° gennaio dell’anno di riferimento.