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Dichiarazioni TARI tardive: schema d’atto obbligatorio?

Il comma 2 dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) dice che “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.

Nel caso di dichiarazioni tardive TARI, dove l’Ente è già a conoscenza di tutti i dati utili per poter emettere un avviso di accertamento corretto, in quanto già forniti dal contribuente stesso in sede di dichiarazione, si ritiene che non sussista il diritto al contraddittorio per il contribuente rientrando nella casistica prevista dalla norma degli atti di pronta liquidazione. In merito, il Decreto Viceministro del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024 ha disposto, all’articolo 3 comma 1, la seguente definizione: “Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione”.

Tale decreto avrebbe dovuto fare chiarezza sugli atti da considerare automatizzati o sostanzialmente automatizzati, ma il legislatore non ha indicato nulla di specifico in relazione agli enti locali: si ritiene tuttavia di fare salva la definizione di cui sopra che appare sicuramente logica dal momento che l’Amministrazione è perfettamente a conoscenza di tutti gli elementi in quanto dichiarati dallo stesso contribuente.

Applicare la norma sulla base di tale interpretazione permetterebbe all’ente di avere un risparmio in termini di costi (invio dello schema d’atto) e di tempi (non dovendo attendere i 60 giorni prima di poter inviare l’avviso di accertamento) riducendo i rischi che derivano in termini di esigibilità del credito (es. notifiche non andate a buon fine entro i termini di prescrizione del credito per irreperibilità, chiusura attività, fallimento, liquidazione).

Altro discorso riguarda i casi dove l’Ente non è in possesso di alcuna dichiarazione da parte del contribuente e pertanto l’accertamento sarebbe emesso sulla base di dati presuntivi e non certi, ottenuti a seguito di incroci di informazioni presenti in diverse banche dati. In tal caso la notifica dello schema d’atto per attivare il contraddittorio permetterebbe al contribuente di avere un confronto diretto con l’ente e fornire i dati corretti per l’emissione dell’eventuale accertamento non trattandosi di una attività di mero controllo formale di una dichiarazione, in quanto non presente agli atti dell’ente.

Il rischio principale per l’ente nell’adottare la prassi da noi sopra indicata per le dichiarazioni TARI tardive, in assenza, ad oggi, di orientamenti giurisprudenziali, consiste nell’impugnazione da parte del contribuente dell’avviso di accertamento emesso senza la preventiva attivazione del contradditorio con la conseguente annullabilità dell’atto, come sancito dal comma 1 dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”. A parere dello scrivente si dubita che la giurisprudenza possa ritenere annullabile un accertamento basato su dati forniti in sede di dichiarazione tardiva del contribuente, a cui l’eventuale attivazione del contraddittorio preventivo non avrebbe apportato alcun elemento di tutela aggiuntiva, avendo egli stesso dichiarato spontaneamente in ritardo.

In riferimento alla questione riteniamo interessante citare la nota IFEL del 3 maggio 2024. In particolare concordiamo sul fatto che sia opportuno esplicitare nell’atto di accertamento che lo stesso è escluso dal contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, legge 212/2000, in quanto atto automatizzato, sostanzialmente automatizzato o di pronta liquidazione. La nota infine rimarca “l’importanza di recepire l’istituto in un atto di normazione comunale al fine di adattarlo alla particolare disciplina dei tributi comunali, nonché per prevenire contrasti interpretativi, fonte di contenzioso, oltre che per rendere più trasparente l’azione del Comune nella gestione del rapporto con i contribuenti”. A tal proposito si ritiene consigliabile aggiornare il Regolamento Generale delle Entrate.

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