Skip to content

Cumulo giuridico delle sanzioni: altra novità di rilievo

Il recente Decreto Legislativo 87/2024, in attuazione della Delega Fiscale per la revisione del sistema sanzionatorio, oltre ad aver apportato una modifica sostanziale alla sanzione dell’omesso versamento che non sarà più al 30% della quota non versata, bensì al 25%, ha chiarito la tematica del cumulo giuridico delle sanzioni in caso di omesso versamento.

La nuova formulazione dell’articolo 12 del D. Lgs. 472/1997, in vigore dal 29 giugno 2024, è quindi la seguente:
1. E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l’incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.
5-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti, se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità e non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d’imposta e per ciascun istituto deflativo. La sanzione conseguente alla rinuncia, all’impugnazione dell’avviso di accertamento e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.
8-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi”.

Il Legislatore a seguito di un’incertezza applicativa derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali (vedi nostra news del 21.07.2022) sull’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni in caso di omesso versamento, è intervenuto sulla lettera dei commi 1 e 2 dell’art. 12 del D. Lgs. 472/1997.

Grazie alla riforma, le predette disposizioni normative contengono l’espressa indicazione che gli istituti del cumulo e della continuazione non potranno trovare applicazione in ipotesi di violazioni concernenti gli obblighi di pagamento, come nel caso dell’omesso versamento IMU o TARI.

La norma troverà applicazione a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.