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Contrattazione integrativa e ruolo del revisore

Con deliberazione n. 17/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia si è soffermata sulla natura e sull’ampiezza dei controlli spettanti all’Organo di revisione in materia di contrattazione integrativa.

La Corte ricorda preliminarmente che la cornice normativa di riferimento è data dall’art. 40 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (TUPI), a tenore del quale “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti (…). Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.” Siffatta disposizione prevede che: “Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

Il dato testuale pone in evidenza che la funzione svolta dall’organo di revisione dell’ente si sostanzia in una verifica di tipo economico-finanziario, a presidio del corretto utilizzo di risorse e più in generale del contenimento della spesa pubblica e degli equilibri di finanza pubblica, ai fini di una sana e corretta gestione finanziaria dell’ente. Viene pertanto ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori, con l’obiettivo di evitare una ingiustificata espansione a livello locale delle spese per il personale (deliberazione n. 85/2020/PAR della Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 71/2023/PRSE della Sezione regionale di controllo per il Piemonte).

Si configura più propriamente un tipo di controllo che investe profili giuridici e finanziari, finalizzato non solo alla verifica della compatibilità degli oneri delle clausole del contratto di secondo livello con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell’ente, ma anche del rispetto delle disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Non solo. La locuzione “con particolare riferimento”, presente nella formulazione del già menzionato art. 40 bis, sottende l’estensione del controllo anche al rispetto di tutte le altre norme di legge concernenti la contrattazione (in tal senso, sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana del 16/04/2020, n. 157).

Anche la clausola contrattuale di cui all’art. 8, comma 7, del CCNL dell’Area funzioni locali, triennio 2019-2021, siglato il 16 luglio 2024 e richiamato nell’istanza di parere (formulazione del tutto identica a quella dell’art. 8, comma 7, del CCNL del Comparto funzioni locali sottoscritto il 16 novembre 2022), ribadisce che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”.

Il corretto iter di svolgimento del procedimento in esame, espressione del principio di leale collaborazione tra gli organi di gestione dell’ente e il suo organo di revisione contabile, esita dunque, in assenza di rilievi, nella possibilità di sottoscrivere legittimamente il contratto integrativo.

In sintesi, l’intervento preventivo del revisore sull’ipotesi di contratto collettivo decentrato ha l’obiettivo di evitare una ingiustificata espansione a livello locale delle spese per il personale, in spregio al generale corollario di contenimento della spesa pubblica; risultato cui invece indurrebbe la stipulazione di un contratto di secondo livello privo di copertura finanziaria o in contrasto con i vincoli di bilancio o comunque con altre norme imperative. Ciò posto, un controllo ex post su accordi definitivamente sottoscritti realizzerebbe un’inversione procedimentale frustrante la stessa finalizzazione della funzione in parola intestata all’organo di revisione, qual è quella – si ribadisce – di assicurare una contrattazione integrativa rispettosa dei vincoli e dei limiti imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge imperative, inderogabili; finalizzazione al cui presidio è servente altresì la sanzione comminata dall’art. 40, comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, ovvero a dire la nullità delle clausole contrattuali e la loro sostituzione automatica ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.

Tags: Contrattazione integrativa, Revisori dei conti