Con il Dlgs 219/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, è stata data attuazione agli articoli 4 e 17, comma 1, della Legge 111/2023, che modificano le norme dello statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212).
Nello specifico l’art. 6-bis dello Statuto del contribuente è stato così modificato:
“Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). – 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Da tale novità normativa derivano conseguenze operative nella fase accertativa degli Enti soprattutto in riferimento ai tributi TARI e IMU.
Stando ad una interpretazione letterale della norma gli avvisi di accertamento TARI e IMU per omesso/parziale versamento, in quanto atti di mera liquidazione della dichiarazione presentata conseguenti all’emissione degli avvisi di pagamento (e dei solleciti), rientrerebbero nella definizione di atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni quindi non soggetti al preventivo contraddittorio informato. Si auspica che la suddetta interpretazione sia corretta e sia supportata da chiarimenti interpretativi ufficiali.
Tuttavia rientrerebbero nel nuovo obbligo del contradditorio preventivo con il contribuente gli accertamenti IMU e TARI per omessa e infedele dichiarazione.
In ogni caso restano ancora molti i dubbi sulle modalità di attivazione del contraddittorio con il contribuente in quanto la norma parla di generica comunicazione contenente lo schema dell’atto da inviare al contribuente “con modalità idonee a garantirne la conoscibilità” quindi è ipotizzabile ritenere che ciò debba avvenire con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Se così fosse si assisterebbe ad un aumento delle spese per la notifica in quanto andrà effettuata una spedizione preventiva di uno schema dell’atto e successivamente provvedere alla vera e propria notifica dell’atto stesso se la violazione – anche a seguito del contradditorio – è confermata in capo al contribuente.
Si precisa, inoltre, che se a seguito del contraddittorio la pretesa tributaria dell’ente risultasse fondata, il contribuente non avrebbe comunque diritto ad una decurtazione delle sanzioni, in quanto per legge indisponibili per il Comune.
A parere dello scrivente con l’istituto dell’autotutela il contribuente prima del ricorso innanzi alla Corte Tributaria dispone già della facoltà di inviare all’ente istanze per verificare la fondatezza dell’atto. Il contraddittorio preventivo costituirebbe solo un appesantimento della procedura che replica tale fase, senza alcun beneficio per il contribuente.
Infine altra questione riguarda l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti alle nuove disposizioni, nel rispetto delle relative autonomie locali. Le norme sopra richiamate non sono immediatamente applicabili per gli enti locali, ma dovranno essere recepite all’interno dei propri statuti e regolamenti. Tuttavia, il comma 1 dell’articolo 1 dello statuto evidenzia che le disposizioni della legge 212/2000 si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario, inclusi quindi gli enti locali quali soggetti impositori. L’adeguamento dei regolamenti è quindi auspicabile e per essere operativo sin dal 2024 dovrebbe intervenire entro il 15 marzo prossimo, termine di approvazione del bilancio di previsione (come differito dal Dm 22 dicembre 2023). Nell’attesa delle eventuali modifiche regolamentari, le norme dello statuto in materia di contraddittorio sono comunque operative sin da subito, considerato che il comma 3-ter dell’art. 1 dello statuto prevede che “Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”. Ne deriva che nelle more dell’adeguamento dei regolamenti comunali, con ogni certezza l’emissione degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione deve essere preceduta da una fase di contraddittorio con il contribuente, il cui sviluppo potrà essere disciplinato proprio all’interno dei citati regolamenti comunali.