Con la circolare n. 32/2024, la Ragioneria generale dello Stato (si veda la nostra precedente news del 3 luglio) ha diffuso le istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale relativo al 2023.
La scadenza della rilevazione è stata fissata al 6 settembre 2024.
In data odierna la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato sul proprio sito (nella sezione dedicata alle Faq sul conto annuale) un primo interessante chiarimento in merito alla compilazione della Tabella 15.
È stato chiesto infatti alla RGS di indicare in quale voce di detta Tabella debbano essere indicate le risorse di cui all’art. 79, comma 5, del CCNL del 16.11.2022, il quale, come noto, ha previsto che gli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (incrementi di parte stabile pari a 84,50 euro per unità di personale in servizio al 31.12.2018, con decorrenza dal 1.1.2021) e quelli di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 (incrementi di parte variabile in misura non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018, con decorrenza dal 1.1.2022) siano computati quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo relativo al 2023.
Il Ministero ha risposto che le somme in questione debbono essere indicate alla voce F999 – “Somme non utilizzate fondo/i anno precedente”, sezione Risorse variabili della Tabella 15, e ha poi ricordato che SICO riconosce gli importi di cui alla voce predetta esclusi dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.