Con deliberazione n. 16/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia ha precisato che la «celebrazione dei matrimoni in luoghi e/o in orari non ordinari di servizio», previa apposita regolamentazione da parte dell’ente, può essere a suo avviso ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 43, commi 4, della L. n. 449/1997: difatti, non essendo l’ente obbligato a celebrare i matrimoni civili (e la costituzione di unioni civili) in luoghi differenti dalla casa comunale e/o in orari diversi da quelli di lavoro dei dipendenti, l’eventuale celebrazione in luoghi e/o in orari non ordinari di servizio può essere qualificata come prestazione, non rientrante tra i servizi pubblici essenziali o non espletata a garanzia di diritti fondamentali, a fronte della quale l’ente può richiedere un contributo da parte dell’utente.
Ciò detto, l’esclusione di tali risorse dal limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 è però subordinata al verificarsi, nel caso concreto, di tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza contabile in sede nomofilattica, evitando meccanismi di distribuzione indistinta degli incentivi, invece che parametrati alle mansioni svolte e/o al raggiungimento di obiettivi predeterminati misurabili e consuntivabili (nello stesso senso cfr. anche C. conti, Sez. reg. di contr. per il Veneto, delib. n. 322/2019/PAR).
La Sezione ha invero osservato come gli incrementi della componente variabile del trattamento accessorio oltre il limite di spesa siano consentiti nelle ipotesi in cui concorrano ad uno sviluppo della produttività individuale del personale mediante l’affidamento di incarichi aggiuntivi, specifici e straordinari, a valere su risorse vincolate etero-finanziate ovvero non incidenti sugli equilibri di bilancio dell’ente in quanto produttivi di economie.
Laddove non si tratti di entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio, l’ambito applicativo del limite di spesa si estende, infatti, a tutte le risorse di incentivazione del personale che fungano da copertura a costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente (cfr. deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG).
Ne consegue, che per configurare un’ipotesi derogatoria del vincolo di spesa occorre che dette risorse modifichino l’equilibrio tra entrate e spese solo per la parte necessaria a remunerare incarichi suppletivi rispetto alle ordinarie mansioni lavorative dai quali derivino incrementi qualitativi o quantitativi di beni o servizi senza incremento delle relative spese” (C. conti, Sezione delle Autonomie, delib. n. 20/SEZAUT/2017/QMIG).