Con l’ordinanza n. 7419 del 20 marzo 2025, la sezione Lavoro della Cassazione ha escluso la possibilità che i compensi per specifiche responsabilità possano essere erogati al personale dipendente in assenza della contrattazione integrativa.
La contrattazione collettiva nazionale di riferimento è infatti piuttosto esplicita nell’attribuire un ruolo essenziale alla contrattazione integrativa ai fini della riconoscibilità del compenso in parola.
Del resto, già in passato la Cassazione aveva chiarito che l’indennità per specifiche responsabilità, prevista dai c.c.n.l. per il personale del comparto degli enti locali in aggiunta a quelle per posizioni organizzative e per incarichi di elevata professionalità, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale e risulta sottratta all’applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte della Pubblica Amministrazione e da coniugare con la disponibilità delle risorse, scelte rivedibili nel tempo (Cass., Sez. L, n. 19572 del 16 luglio 2024).
Non coglie nel segno, poi, la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo cui il diritto alla percezione dell’indennità in esame sorgerebbe ipso facto con l’attribuzione formale dell’incarico da parte del dirigente.
Non è infatti in discussione che sia il dirigente ad individuare in concreto il dipendente beneficiario e che sia responsabile dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori ex art. 45 citato, ma questo, precisa l’ordinanza, può avvenire solo dopo che la contrattazione decentrata ha destinato le risorse necessarie e stabilito i criteri che devono essere seguiti, in mancanza i provvedimenti del detto dirigente restando inefficaci.