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Anche il salario accessorio dei dirigenti a termine va finanziato col fondo

Con la recente sentenza n. 14781 del 27 maggio 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito che nella determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente deve tenersi conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte all’interno dell’organico dell’ente e che lo stesso fondo va utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato (orientamento inaugurato da Cass. n. 9645/2012 e poi confermato da Cass. n. 13929/2022).

Del resto, precisa la Corte, questa interpretazione si armonizza con altro principio, egualmente consolidato, secondo cui non si ravvisano ragioni per non estendere la disciplina normativa e contrattuale compatibile con la natura a termine dell’incarico, e ciò in quanto al rapporto di lavoro dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato non possono non applicarsi ‒ in forza del richiamo di cui all’art. 110 del testo unico degli enti locali e tenuto conto del divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine che non sia giustificato da obbiettive ragioni, di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 28 giugno 1999/70/CE ‒ le garanzie previste, in favore dei dirigenti a tempo indeterminato, dalla contrattazione collettiva e dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5516 del 19/03/2015)

Tags: Dirigenti, Trattamento accessorio