I requisiti giuridici al fine di ottenere l’agevolazione IMU prima casa riportati all’art. dell’art. 1 comma 741 della Legge 27/12/2019, n. 160 aggiornato dall’interpretazione della Corte Costituzionale con la sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022, sono oltre alla residenza, anche la dimora abituale nel predetto immobile: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente“.
La dimostrazione della dimora abituale deve riguardare l’annualità accertata e riteniamo sia un compito complesso in quanto è una situazione di fatto che può essere dimostrata solo in via presuntiva.
In ogni caso un elemento che la giurisprudenza ha comunque ritenuto utile al fine del riconoscimento della dimora abituale è costituito dai consumi delle utenze a rete.
Di recente la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 432 del 10 febbraio 2025 ha stabilito che gli scarsi consumi delle utenze domestiche non giustificano la revoca dell’agevolazione IMU prima casa per il venir meno del requisito della dimora abituale.
La Corte fa presente che gli scarsi consumi vanno contestualizzati al caso specifico, infatti nel caso in esame il contribuente viveva in un alloggio condominiale privo dell’utenza comune del gas e gli scarsi consumi elettrici erano giustificati dal tipo di lavoro svolto che lo portavano ad essere presente in casa solo nelle giornate di sabato e domenica. Inoltre è stato appurato che il fabbricato condominiale assicurava la distribuzione dell’acqua calda e del riscaldamento con l’impianto comune permettendo al contribuente di omettere la sottoscrizione di un contratto di utenza del gas, mentre, in cucina utilizzava piani di cottura ad induzione.
A seguito di tali considerazioni i giudici hanno ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per le annualità dal 2017 al 2020 che non consideravano l’agevolazione prima casa per mancanza del requisito della dimora abituale, in quanto in applicazione del principio della distribuzione dell’onere probatorio ex articolo 2697 del Codice civile, il contribuente ha prodotto comprensibili giustificazioni a sostegno delle ragioni dei ridotti consumi di elettricità, mentre, il Comune non ha prodotto prove che potessero smentire la situazione del contribuente.
Ne deriva che se i ridotti consumi energetici rilevati dal Comune appaiono in linea con lo stile di vita del contribuente, l’esenzione per l’abitazione principale non deve essere disconosciuta.
Infine riteniamo che pronunce come questa complichino ulteriormente l’attività di verifica da parte del Comune e amplino il rischio di elusione dall’imposta sull’abitazione principale. Diventa a questo punto ancora più determinante la tempestività nei controlli in quanto per gli Uffici tributi degli Enti potrebbe essere decisamente più complesso verificare le circostanze di dimora abituale di 5 anni prima rispetto all’annualità immediatamente precedente.