Con una certa sorpresa apprendiamo che la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge di Bilancio per il 2025 in base al quale, «Ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefìci di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale».
La norma (art. 18, comma 3-bis), quindi, riconduce chiaramente le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo tra quelle assoggettate al limite dei trattamenti economici accessori di cui all’art. 23, comma 2, del D.L. n. 75/2017, fatte salve le sole risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.
Vengono così di fatto sterilizzati gli effetti della recentissima pronuncia della sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 17/2024.
Con un altro emendamento (art. 18, commi 3-quater e 3-quinquies) è stato poi modificato l’attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over (come ad esempio le unioni di comuni), variando i vigenti criteri di imputazione dell’onere derivante dalla procedura di mobilità al fine di preservare il risparmio da cessazione per l’amministrazione cedente, ovvero prevedendo che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità siano calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Si prevede inoltre che agli oneri derivanti dall’acquisizione di personale all’esito dei su richiamati processi di mobilità si provveda nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni.
Tali ultime disposizioni, tuttavia, si applicheranno soltanto alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.