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Progressioni economiche: la “quota limitata di dipendenti” si calcola distintamente per ciascuna area

Con il recente parere prot. n. 4881/2024, l’Aran ha fornito riscontro ad una richiesta di chiarimenti riguardante l’applicazione della disciplina di cui all’art. 14 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 in combinato disposto con l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2009.

Come noto, tale disciplina legislativa dispone che “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.

Secondo un orientamento ministeriale largamente condiviso, per quota limitata di dipendenti deve intendersi quella corrispondente a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura.

Ma come si determina concretamente la base di calcolo su cui va applicata questa percentuale? Occorre cioè fare riferimento all’intera platea dei potenziali beneficiari o si deve invece ragionare distintamente per ciascuna area di inquadramento?

A giudizio dell’Agenzia la risposta corretta è quest’ultima, dal momento che il comma 2 del già citato art. 14 prevede espressamente che «l’attribuzione dei “differenziali stipendiali” (…) avviene mediante procedura selettiva di area».

Pare tuttavia doveroso ricordare che, secondo il Dipartimento della funzione pubblica, “nel caso di enti locali in cui vi sia un solo dipendente in organico nell’area cui si riferisce la progressione economica e, quindi, con esclusivo riferimento a tale specifica situazione, l’amministrazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione definiti dal CCNL, possa procedere al riconoscimento della progressione economica prescindendo dall’applicazione del limite del 50% dei potenziali beneficiari, qualora sia rilevato il conseguimento dei risultati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance nell’ambito dell’Ente e siano analogamente rilevati, come previsto dalle norme di legge e di contratto, il conseguimento dell’esperienza professionale e le capacità culturali e professionali acquisite, anche attraverso percorsi formativi, ciò al predetto fine di rispettare la finalità meritocratica/premiale delle progressioni economiche, dirette a remunerare il maggior grado di competenza professionale conseguito dai dipendenti” (si veda il parere DFP-0022327-P-27/3/2024).