Con deliberazione n. 17/SEZAUT/2024/QMIG, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha enunciato il seguente principio di diritto: «le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali».
Secondo la Corte, infatti, opinare diversamente, ritenendo cioè che l’eventuale utilizzo di una quota parte delle risorse che possono alimentare il fondo per la contrattazione integrativa ex art. 79 del medesimo CCNL, come previsto dall’art. 82, comma 2, primo periodo, seconda parte, del CCNL, necessiti dell’osservanza del limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2016, non solo vanificherebbe la recente scelta di valorizzazione di un istituto contrattuale nei termini detti ma contrasterebbe, altresì, con la natura assistenziale e previdenziale (e di certo non retributiva) delle spese di personale finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 CCNL, che resta tale, ancorché finanziate per mezzo del Fondo risorse decentrate, come pacificamente sostenuto da una giurisprudenza costante di questa Corte.
In conclusione, pertanto, l’opzione organizzativa adottata dalle amministrazioni – nel rispetto delle prerogative e delle regole disciplinanti i processi negoziali della contrattazione decentrata e dei consequenziali controlli da parte dei revisori in ordine alla sua sostenibilità finanziaria e ai limiti di spesa del personale – di destinare quota parte del Fondo risorse decentrate al sostentamento degli oneri per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, rappresenta una precisa scelta discrezionale concessa alle stesse dalla contrattazione nazionale.
Opzione organizzativa e di gestione del rapporto di lavoro prodromica, dunque, a fissare un nuovo vincolo di destinazione a tali risorse e a delinearne, conseguentemente, il regime giuridico in coerenza con la acquisita natura assistenziale e previdenziale e non retributiva delle stesse.
Risorse finanziarie che, comunque, saranno assoggettate – in coerenza con i principi di prudenza e di proporzionalità che devono orientare l’azione amministrativa – al limite della capacità finanziaria degli enti e alle regole disciplinanti il processo negoziale della contrattazione integrativa con i suoi consequenziali controlli da parte dei revisori in ordine alla sostenibilità finanziaria e al contenimento della spesa del personale ai sensi dell’art. 1, co. 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
In ogni caso, poi, anche se la Sezione delle Autonomie non ne fa menzione, occorre considerare il limite implicito ricavabile dall’articolo 80, comma 3, del CCNL del 16.11.2022, il quale obbliga le amministrazioni a destinare la parte prevalente delle somme variabili disponibili, con eccezione di quelle che hanno una predestinazione d’uso (specifiche disposizioni di legge, compensi per messi e personale delle case da gioco) ad altre voci di utilizzo, prima fra tutte la performance individuale, cui bisogna riservare almeno il 30% delle citate risorse.