Con deliberazione n. 18/SEZAUT/2024/QMIG, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha enunciato il seguente principio di diritto: «gli importi necessari alla liquidazione dei compensi ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistito l’ente locale nel processo tributario, derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, non sono assoggettati ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 in quanto si tratta di risorse etero-finanziate, previamente acquisite e ritualmente riscosse. Tali risorse devono essere gestite, sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell’ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell’incentivo».
Invero, al pari degli incentivi per funzioni tecniche e dei compensi professionali degli avvocati, anche i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), del d.l. n. 437 del 1996, definite dal contratto “spese di giudizio”, rispondono perfettamente alle caratteristiche individuate dalle Sezioni riunite in quanto «destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Pertanto, in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica».
Nel caso in esame, infatti, si tratta di incentivi ad personam etero finanziati, attraverso risorse aggiuntive per il bilancio dell’ente, da destinare specificamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l’ente locale in giudizio, solo a seguito di riscossione delle spese di lite liquidate in sentenza e dopo il passaggio in giudicato della stessa, secondo le modalità dettate in apposito regolamento interno che dovrà, altresì, prevedere sistemi per assicurare la neutralità finanziaria, tenendo indenne l’ente locale dal peso dei costi connessi.
Resta il dubbio, tuttavia, se detti incentivi possano essere esclusi dal limite anche laddove la causa si concluda favorevolmente all’ente con sentenza a spese compensate.
La Sezione non ha risposto al presente quesito, ritenendolo inammissibile, ma ha chiaramente affermato che la deroga al tetto del salario accessorio scatta soltanto al verificarsi di due condizioni: che si tratti di risorse etero-finanziate e che siano utilizzate per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi.