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Nuovi orientamenti applicativi Aran settembre 2024

In data odierna l’Aran ha pubblicato nella propria banca dati alcuni nuovi interessantissimi pareri concernenti l’applicazione del nuovo CCNL dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 16 luglio scorso.
Li riportiamo qui di seguito.

Il nuovo sistema di graduazione di posizione dei Segretari Comunali e provinciali da quando entra in vigore? Nelle more dell’entrata in vigore quali regole si devono applicare?
La nuova disciplina della graduazione della retribuzione di posizione, di cui all’art. 60 del CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, può essere applicata sin da subito. In ogni caso, l’adeguamento della disciplina deve avvenire entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione definitiva del CCNL, ossia entro il 1° gennaio 2025, come espressamente previsto dall’art. 60, comma 7 del CCNL.
Nel periodo transitorio, e cioè fino al 1° gennaio 2025, qualora gli enti non abbiano adeguato la disciplina al nuovo CCNL continueranno ad applicarsi le precedenti regole, che verranno disapplicate superato tale periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino all’adeguamento della retribuzione di posizione alla nuova disciplina dettata dall’art. 60, la misura di tale voce retributiva è quella indicata all’art. 58 del CCNL. È da precisare che ai soli fini della determinazione della maggiorazione continuano a trovare applicazione, invece, i più elevati “importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000 – 2001” (art. 107, comma 4, del CCNL 2016-2018).

Quali sono le prerogative sindacali per l’adozione della nuova disciplina della retribuzione di posizione dei Segretari?
Nei soli enti nei quali è presente la Dirigenza i criteri per la definizione del sistema di graduazione della retribuzione di posizione sono oggetto di Confronto, come previsto dall’art. 34, lett. a) del CCNL 16.07.2024. Negli enti in cui non vi sono dirigenti, la predeterminazione dei criteri non è oggetto di alcuna forma di relazione sindacale.

L’istituto contrattuale del cd. “galleggiamento”, ex art. 41, comma 5, CCNL 16.05.2001 è ancora applicabile?
Sì. L’art. 60 del CCNL 16.07.2024 dell’area FL, al comma 5, conferma l’applicabilità del cd. “galleggiamento”, prevedendo espressamente che “Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell’Ente per l’incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell’Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione”.
In proposito, si osserva che gli Enti devono “assicurare” l’applicazione di tale istituto nel rispetto del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 nel suo complesso.

Con l’abrogazione dell’art. 107, comma 3, del CCNL 17.12.2020, è sempre prevista la decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate nel caso di galleggiamento?
No. L’art. 60, comma 8, del nuovo CCNL 16.07.2024 ha disapplicato, a far data dal 31.12.2021, la norma del CCNL 17.12.2020 contenuta all’art. 107, comma 3, che prevedeva la decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento, fino a € 3.008,00 per i segretari di fascia A e B e € 1.964,00 per i segretari di fascia C. Pertanto, il segretario titolare di segreteria convenzionata al quale è stato riconosciuto l’allineamento stipendiale (cd. galleggiamento) ha diritto a percepire gli arretrati su tale voce dalla medesima data (1/1/2022) e, a regime, non dovrà essere più applicata alcuna decurtazione.
Si evidenzia che le risorse necessarie per dare attuazione a questa disposizione non rilevano ai fini del tetto di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 per espressa previsione.

Quali sono le casistiche in cui è possibile superare i valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024? E quali sono i presupposti?
I valori massimi di cui all’art. 60, comma 1, del CCNL 16.07.2024 possono essere autonomamente incrementati, come disposto nei commi 3 e 4 dello stesso articolo, in misura non superiore al 15% nei seguenti casi e in presenza dei seguenti presupposti:
CASISTICHE:
– ai segretari dei Comuni capoluogo, delle Province e delle Città metropolitane (art. 60, comma 3) per tener conto dell’esercizio delle funzioni in presenza di strutture complesse;
– ai segretari di un comune aderente ad una Unione, per la sola durata degli incarichi, a cui siano attribuite, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell’Unione, qualora la somma delle popolazioni dei comuni aderenti all’Unione corrisponda ad una fascia demografica superiore (art. 60, comma 4).
PRESUPPOSTI:
– capacità di bilancio;
– rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Quali strumenti incentivanti possono essere riconosciuti al segretario cui siano attribuite le funzioni di segretario di una Unione di comuni?
Il nuovo CCNL siglato in data 16.07.2024, all’art. 60 comma 4 e all’art. 61 comma 2 bis, prevede due forme incentivanti all’assunzione dell’incarico di Segretario dell’Unione, la prima riguarda la retribuzione di posizione, mentre l’altra riguarda la retribuzione di risultato:
– art. 60 comma 4: incremento del valore massimo della retribuzione di posizione in godimento fino al 15% in più nel suo valore massimo, quando la somma degli abitanti dei comuni aderenti all’Unione ha una soglia demografica superiore a quella della sede di titolarità del segretario;
– art. 61 comma 2 bis: incremento della retribuzione di risultato fino al valore del 15% del monte salari.

Come si quantificano gli arretrati relativi alla retribuzione di posizione al segretario cui è riconosciuto l’allineamento stipendiale di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001?
Ai fini del calcolo di eventuali arretrati da corrispondere o di conguagli da effettuare, è necessario tenere conto sia dell’incremento riconosciuto retroattivamente sulla retribuzione di posizione dei dirigenti (art. 37), sia dell’incremento riconosciuto retroattivamente sulla retribuzione di posizione dei segretari (art. 58). In pratica, occorre riconteggiare tenendo conto degli incrementi su entrambe le figure (segretario e dirigente con retribuzione di posizione più levata) disposti retroattivamente.

In che misura è riconosciuta la retribuzione di posizione al segretario in posizione di disponibilità?
Il nuovo CCNL del 16.07.2024, al comma 6 dell’art. 60, prevede espressamente che “al segretario comunale e provinciale collocato in posizione di disponibilità l’importo della retribuzione di posizione spetta nella misura minima indicata dall’articolo 60, comma 1”.
La novità sta nell’indicazione contenuta nello stesso comma 6, ai sensi del quale qualora il segretario sia incaricato di una reggenza/supplenza (art. 62) per un periodo pari o superiore a 30 gg. l’ente utilizzatore dovrà riconoscergli, con oneri a proprio carico, l’ulteriore quota di retribuzione di posizione conseguente alla graduazione della posizione da effettuare in applicazione dell’art. 60, comma 2, del medesimo CCNL 16.07.2024.

Da quando decorrono le disposizioni in materia di retribuzione di risultato previste dai commi 2 bis e 2 ter dell’art. 61 del nuovo CCNL dell’area FL del 16.07.2024? E’ possibile riconoscere gli arretrati della retribuzione di risultato per effetto degli incrementi contrattuali? Quali tipo di prerogative sindacali bisogna rispettare?
– Le disposizioni di cui all’art. 61, commi 2 bis e 2 ter, del CCNL 16.07.2O24 sono entrate in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del contratto nazionale, ossia il 17.07.2024, pertanto la nuova disciplina produrrà effetti solo con riferimento alla valutazione dell’anno 2024.
– Non è possibile procedere alla riliquidazione della retribuzione di risultato relativa agli anni pregressi, inclusi nella vigenza del CCNL, per effetto degli aumenti retributivi ivi previsti, come da orientamento già espresso AFL6.
– Nei soli enti nei quali è presente la dirigenza i criteri per la definizione del sistema di valutazione della performance sono oggetto di Confronto, come previsto dall’art. 34. lett. b) del CCNL 16.07.2024. Negli enti in cui non vi sono dirigenti, la predeterminazione dei criteri non è oggetto di alcuna forma di relazione sindacale.

Il segretario cui è stato conferito un incarico di reggenza/supplenza ha diritto a vedersi riconoscere le spese di trasferta per il raggiungimento della sede? E da quando?
Il nuovo CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, all’art. 62 comma 4, prevede la possibilità di un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili in favore dei soli segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l’ente presso il quale svolgono la reggenza. Il rimborso è a carico degli enti utilizzatori nei limiti delle disponibilità di bilancio. Si esclude, pertanto, che il rimborso delle spese di viaggio possa essere riconosciuto al segretario privo della titolarità di una sede.

Da quando decorre la nuova disciplina dell’incarico ad interim a favore dei segretari? E quali sono i presupposti per l’applicazione?
La nuova disciplina dell’istituto dell’interim a favore del segretario trova applicazione dal 17.07.2024, ossia dal giorno successivo alla sottoscrizione del CCNL.
Per quanto concerne i presupposti, deve trattarsi di un interim conferito, con atto formale, in un ente con la dirigenza, su di una posizione dirigenziale pesata e spesata dal Fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020.
In presenza dei suddetti presupposti al Segretario cui è conferito l’incarico verrà corrisposto, come per la dirigenza, un compenso aggiuntivo, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, determinato sulla base della percentuale – da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico, stabilita per la dirigenza presso l’ente dalla contrattazione integrativa di ente (art. 35, comma 1, lett. c) CCNL 16.07.2024). Il relativo importo è posto a carico del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e deve comunque essere correlato alla valutazione della performance.

Negli enti senza la dirigenza è possibile applicare la nuova disciplina dell’interim di cui all’art. 64 del CCNL dell’area FL del 16.07.2024?
Negli enti senza dirigenza, non è possibile applicare la nuova disciplina in quanto il campo di applicazione contrattuale è delimitato all’area e non può essere, pertanto, esteso al comparto.
Nei casi di conferimento di un interim al segretario in un ente senza la dirigenza, una leva incentivante potrebbe essere data dalla previsione di cui all’art. 61 comma 2 bis del nuovo CCNL 16.07.2024, ossia un aumento della percentuale della retribuzione di risultato, nel limite massimo dell’ulteriore 5% previsto dal contratto per i comuni privi di dirigenza, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa e il rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

L’art. 37, comma 4, del CCNL 16.07.2024, relativo all’Area delle Funzioni locali, è da interpretarsi nel senso che tutti i dirigenti in servizio al 31/12/2018 hanno diritto a percepire gli arretrati derivanti dall’incremento del valore della retribuzione di posizione negli importi ivi stabiliti, decorrenti dalle date indicate a prescindere dal superamento dei limiti minimi e massimi della retribuzione di posizione previsti dall’art. 37, comma 6, oppure gli incrementi di cui trattasi e i conseguenti arretrati spettano solo ai dirigenti che hanno percepito meno dell’importo minimo della retribuzione di posizione previsto dal CCNL?
La disciplina prevista dall’art. 37, comma 4, del CCNL 16.07.2024 relativo all’Area delle Funzioni locali prevede espressamente che “4. L’importo annuo lordo della retribuzione di posizione di cui al medesimo art. 54 del CCNL del 17.12.2020, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 31/12/2018, è incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi per tredici mensilità:
– dal 1° gennaio 2020 di € 36,00;
– rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 60,00.
Alla copertura degli incrementi di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all’art. 39 (Incrementi Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato), comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”.
La richiamata norma, pertanto, ha incrementato a regime di un importo mensile lordo di euro 60,00 il valore mensile lordo della retribuzione di posizione (per tredici mensilità) che dovrà essere riconosciuto (anche ai fini della quantificazione degli arretrati) con decorrenza dal 1° gennaio 2020 in € 36,00 a tutte le posizioni dirigenziali coperte alla medesima data del 31.12.2018 rideterminato a regime in € 60,00 da 1/01/2021.
Il predetto incremento, proprio perché disposto direttamente dal CCNL e da questo finanziato, come chiarito dalla norma, spetta a tutti i dirigenti in servizio alla data del 31.12.2018.
Se nella fattispecie in esame è stata applicata, nel rispetto dei presupposti ivi indicati, la disciplina di cui all’art. 27, comma 5, del CCNL del 23.12.1999 come modificato dall’art. 24 del CCNL del 2006 (norma confermata dall’art. 42, comma 1, del CCNL del 16.07.2024), è opinione della scrivente Agenzia che l’incremento della retribuzione di posizione di cui all’art. 37 del nuovo CCNL spetti anche a quelle funzioni dirigenziali che percepiscono un importo di retribuzione di posizione superiore al valore massimo contrattualmente stabilito.

Gli incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 relativo all’area delle Funzioni locali hanno un vincolo di destinazione? La parte di tali risorse destinata a retribuzione di risultato, relativa ad annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), può essere erogata senza riaprire le contrattazioni integrative? Sempre in merito alle predette risorse relative a precedenti annualità, ai soli fini di contabilizzazione delle stesse nelle rilevazioni di conto annuale, è possibile considerarle risorse da indicare nel conto annuale 2024 relative a precedenti annualità?
La disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 prevede espressamente che “1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:
– 0,46% a decorrere dal 01.01.2020;
– rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.”
Le predette risorse, così come calcolate nella misura dello 0.46 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2018, incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2020, rideterminate nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.
Le stesse, come indicato al comma 2, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 37, commi 4 e 5, e per la parte residuale sono destinate alla retribuzione di risultato. Pertanto le risorse di cui trattasi concorrono a finanziare le retribuzioni delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 31.12.2018 e, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, l’eventuale adeguamento del valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 4.
Relativamente alle annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.
Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno degli anni pregressi.
Ai fini della rilevazione dei dati nel conto annuale non è necessario riaprire le rilevazioni degli anni precedenti. La retribuzione di risultato, comprensiva degli incrementi relativi alle annualità pregresse, andrà registrata nella correlata voce di spesa della tabella 13 del conto annuale 2024.

L’art. 39 comma 3 del CCNL 16.07.2024 prevede la possibilità di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili di cui all’art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020 di una misura non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018 relativo ai dirigenti. Tale incremento, che decorre dall’anno 2022, può essere inserito nella costituzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2024 anche se comprende le annualità pregresse 2022 e 2023?
L’incremento in esame, disposto dall’art. 39 comma 3 del nuovo CCNL dell’area FL del 16.07.2024, è definito dall’ente nel limite dello 0,22% del monte salari 2018.
La clausola consente all’ente di stanziare dette risorse a decorrere dal 1/01/2022 e, quindi, anche per le annualità pregresse 2022 e 2023.
Qualora l’ente decida di stanziare anche per gli anni pregressi, potrà utilizzare le relative risorse una tantum nell’anno corrente, destinandole a retribuzione di risultato.