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Sanzioni ridotte dal 1° settembre: favor rei applicabile?

Come anticipato nelle nostre precedenti news del 01.08.2024  e del 21.08.2024, da domenica 1° settembre 2024, sono entrate in vigore le modifiche al regime sanzionatorio tributario contenute nel Decreto Legislativo 87/2024.

Le modifiche hanno apportato una generalizzata riduzione delle penalità, in particolare per gli omessi versamenti IMU e TARI, dal 30% al 25%.

Le nuove sanzioni si applicheranno solo agli illeciti commessi dal 1° settembre 2024 come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024.

Sorge in proposito il dubbio in merito al principio generale dell’ordinamento tributario del “favor rei” (art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997) che prevede quanto segue:
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.

Stando alla lettera dell’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024 si esclude che si possa beneficiare della legge più favorevole. Ad esempio sarebbe soggetto a sanzione del 30% l’omesso versamento TARI 2024 se l’ente ha fissato la scadenza della prima rata in data anteriore al 1° settembre e sarebbe invece soggetto a sanzione ridotta al 25% l’omesso versamento della seconda rata TARI 2024 se la scadenza è stata fissata in data successiva al 1° settembre 2024.

Il legislatore così operando si è preoccupato di evitare di creare riduzioni delle entrate visto che la riduzione di tutte le violazioni commesse fin qui e non ancora accertate potrebbero coinvolgere 5 annualità (dal 2019 ad oggi).

Tale previsione limitata alle sole condotte future appare però in contrasto con l’orientamento della Corte Costituzionale di cui, in particolare, alle sentenze n. 68/2021 e n. 63/2019 dove si ribadisce il rango costituzionale della retroattività favorevole, che trova fondamento nell’art. 3 Costituzione, principio di uguaglianza-ragionevolezza.

Sotto un altro aspetto però ne deriva che l’indicazione puntuale della data nella norma fa sì che si abbia equità tra comportamenti omissivi per le annualità pregresse prevedendo la medesima sanzione del 30%. Si evidenzia tuttavia la possibile complessità nell’emissione degli avvisi di accertamento riferiti a violazioni commesse nel 2024 che dovranno considerare la doppia misura sanzionatoria ante 1°settembre al 30% e post 1° settembre al 25%.