La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 19684 del 17 luglio 2024 ha chiarito che “pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata”.
Le regole sull’esenzione della prima casa suscitano spesso dibattiti.
Sul tema la Corte costituzionale con la sentenza 209/2022 aveva escluso la disparità di trattamento tra le coppie che avevano formalizzato o meno il loro rapporto con un matrimonio o un’unione civile prevedendo per entrambe la possibilità di poter fruire dell’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale qualora abbiano per vari motivi fissato la residenza e la dimora in due luoghi diversi, così come già avveniva per i conviventi di fatto.
Nonostante la disciplina in materia di agevolazione IMU prima casa sia stata interpretata in modalità più estensiva, è bene precisare che sia sempre necessario il rispetto del duplice requisito di residenza anagrafica presso l’immobile di proprietà e dimora abituale nel medesimo. Un soggetto potrà dunque beneficiare dell’esenzione anche se il coniuge dimora altrove, ma sempre e solo per un immobile giacché non è possibile disporre contemporaneamente della residenza anagrafica su più immobili. Allo stesso modo non risulta sufficiente dimorare effettivamente presso un fabbricato posseduto per beneficiare del trattamento agevolato, in quanto la residenza anagrafica deve coincidere.
Nel caso della Sentenza sopra richiamata non è stato rispettato il requisito della residenza anagrafica pertanto, correttamente, i giudici di merito hanno “escluso che l’esenzione potesse competere, per scelta della contribuente, in relazione ad immobile diverso da quello della residenza anagrafica”.