Il 21 giugno scorso sono stati pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alcuni nuovi interessanti pareri concernenti l’applicazione della disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche prevista dal D.Lgs. n. 36/2023.
Vediamoli nel dettaglio
Con il primo dei citati pareri, il n. 2678, l’Ufficio Supporto giuridico del Mit ha chiarito che, anche se non espressamente prevista nell’elenco delle attività incentivabili di cui all’Allegato I.10 al Codice, deve comunque ritenersi possibile, per analogia, l’incentivazione delle attività di progettazione di servizi e forniture, attesa l’espressa volontà del legislatore di incentivare nuovamente l’attività di progettazione. In questa stessa direzione, precisa il Ministero, va il disposto dell’art. 45, comma 2, laddove recita: “Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”.
Con il successivo parere n. 2721, il Ministero ha invece preso in esame la possibilità di incentivare le funzioni tecniche relative a servizi e forniture, ricordando innanzitutto che tale facoltà è prevista nel solo caso in cui venga nominato il direttore dell’esecuzione (DEC).
I casi nei quali va nominato il DEC sono citati nell’art. 114, comma 8, del d.lgs. 36/2023, che rinvia all’”allegato II.14 al Codice, che individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP”. L’art. 31, comma 1, dell’allegato II.14 al Codice prevede, poi, che l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32”; Nello specifico, quindi, l’art. 32 dell’allegato II.14 al Codice – al cui contenuto si opera rinvio per esigenze di economia – indica quali sono i servizi e le forniture di particolare importanza (cfr. art. 32, comma 2). La nomina di un direttore dell’esecuzione quale figura diversa dal RUP dovrà intervenire nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, come descritti nell’allegato II.14 al Codice.
Pertanto, precisa il parere, ai fini della incentivabilità dei servizi e forniture, occorre tale ulteriore presupposto, non essendo sufficiente il solo fatto di nominare un DEC.
Il Ministero esclude tuttavia che il riconoscimento dell’incentivo per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per gli affidamenti diretti vada subordinato alla produzione di una apposita certificazione di complessità (art. 32 comma 2 cit.) da parte del dirigente/responsabile del servizio.
Con l’ultimo dei pareri resi in materia, il n. 2723, il Mit ha infine ribadito che, ai fini dell’incentivabilità delle forniture, rileva il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro.
Pertanto, l’importo superiore ai 500.000 € costituisce già di per sé condizione necessaria e sufficiente per l’incentivabilità delle forniture, non essendo richiesta a tal fine alcuna certificazione di complessità da parte del Dirigente/responsabile del servizio.