In merito alle disposizioni a cui adempiere connesse alla revisione obbligatoria del Piano Economico Finanziario TARI 2024 si segnala che ANAC, rispondendo ad un quesito sottopostole, concernente l’eventuale obbligo di pubblicazione della delibera di approvazione del PEF da parte degli Enti nella propria sezione Amministrazione Trasparente, abbia manifestato la propria posizione favorevole mediante la Deliberazione n.719/2021.
Occorre precisare che l’assolvimento di tale prescrizione non si inquadra come un obbligo giuridicamente vincolante, dal momento che non si rilevano specifiche normative né a livello di pubblicazione di atti tributari (ad esempio l’articolo 13, comma 15-ter, del Dl 201/2011), né provvedimenti specifici da parte di ARERA.
L’ Autorità Anticorruzione ha tuttavia voluto giustificare la propria interpretazione trovando riscontro nell’art. 40 del D.Lgs 33/2013, che postula la necessità della pubblicazione in favore degli utenti delle informazioni di carattere ambientale territoriale. Tra queste, secondo l’art. 2 comma 1 del Dlgs. 195/2005 sono da intendersi incluse quelle relative ai rifiuti (punto 2) e quelle relative alle informazioni di carattere economico concernenti le attività connesse a tale settore (punto 5), categoria a cui il PEF, così come formulato in base al Metodo Tariffario ARERA, appartiene a pieno titolo.