Con l’approvazione in data 24.05.2024 del testo definitivo del decreto attuativo della riforma delle sanzioni (Legge 9 agosto 2023, n. 111), adottato in attuazione della Delega fiscale, il legislatore è intervenuto sulla definizione dell’ambito operativo del cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
In particolare sia al comma 1 che al comma 2 dell’art. 12 è stato, espressamente escluso il cumulo delle sanzioni per gli omessi pagamenti.
Va precisato che l’esclusione appare coerente con l’indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione espresso con la sentenza n. 11432 del 2022 e la sentenza n. 5744 del 2021, secondo cui “L’ontologica differente offensività delle due violazioni [liquidazione dell’imposta e versamento ndr] consente pertanto di affermare che il tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non è assoggettabile all’istituto della continuazione, disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, ma alla più severa disciplina del cumulo materiale delle sanzioni, previsto dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che applica per ciascun mancato o tardivo pagamento un trattamento sanzionatorio, proporzionale ed autonomo, pari al trenta per cento di ogni importo non versato (cfr. Cass. n.10357/20151733/2018 e da ultimo Cass. 4155/2020)”.
Su tale tema tuttavia la Corte non si è sempre espressa in modo univoco infatti di recente aveva adottato una posizione favorevole all’ applicazione del cumulo giuridico per la fattispecie dell’omesso pagamento. Nello specifico con l’ordinanza n. 3885 del 2024, in materia di TARI, la Corte aveva affermato che la reiterata violazione dell’obbligo di versamento per più annualità, riferito allo stesso immobile, può beneficiare della sanzione unica più grave, aumentata dalla metà al triplo prevista nell’articolo 12, comma 5, D.Lgs 472/1997. In materia di IMU invece con l’ordinanza n. 7710/2024, aveva ritenuto che “in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di prevista dall’articolo 12, comma 5, del Dlgs n. 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Con il chiarimento del legislatore il cumulo giuridico delle sanzioni nei tributi locali a seguito della notifica di avvisi accertamento su più annualità non si potrà applicare, a partire dalle violazioni commesse dal prossimo 1° settembre.
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