Con la recente sentenza n. 14781 del 27 maggio 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito che nella determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente deve tenersi conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte all’interno dell’organico dell’ente e che lo stesso fondo va utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato (orientamento inaugurato da Cass. n. 9645/2012 e poi confermato da Cass. n. 13929/2022).
Del resto, precisa la Corte, questa interpretazione si armonizza con altro principio, egualmente consolidato, secondo cui non si ravvisano ragioni per non estendere la disciplina normativa e contrattuale compatibile con la natura a termine dell’incarico, e ciò in quanto al rapporto di lavoro dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato non possono non applicarsi ‒ in forza del richiamo di cui all’art. 110 del testo unico degli enti locali e tenuto conto del divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine che non sia giustificato da obbiettive ragioni, di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 28 giugno 1999/70/CE ‒ le garanzie previste, in favore dei dirigenti a tempo indeterminato, dalla contrattazione collettiva e dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5516 del 19/03/2015)