A seguito della recente modifica introdotta dal D.Lgs 216/2023, gli scaglioni per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati ridotti a 3, al posto dei 4 vigenti nel 2023: a) fino a 28.000 euro; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000; c) oltre 50.000 euro.
Nello specifico l’art. 3 comma 3 del D.Lgs. 30-12-2023 n. 216 in riferimento all’IRPEF ha previsto la possibilità per i comuni per l’anno 2024 di modificare, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024 (anziché entro il 15 marzo 2024, quale termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali), gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La norma precisa che tale deroga ha la finalità di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi, stabiliti dall’articolo 1 del D.Lgs. 30-12-2023 n. 216. In secondo luogo la norma precisa che nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i Comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, vigenti per l’anno 2023.
Sempre di interesse per gli Enti è l’art. 3 al comma 4 del D.Lgs. 30-12-2023 n. 216 il quale prevede che nel caso in cui i Comuni non adottino la delibera entro il 15 aprile 2024 o non la trasmettano entro il termine, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applicherà sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2023.
Nell’ambito dell’attività di adeguamento delle aliquote e degli scaglioni i Comuni dovranno pertanto valutare il rispetto dell’invarianza di gettito in modo da salvaguardare gli equilibri di bilancio e potranno a tal fine adeguare anche la fascia di esenzione prevista dall’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. 28-9-1998 n. 360.
In ogni caso si suggerisce agli Enti di adeguarsi al nuovo disposto normativo entro il 15 aprile p.v., in particolare quelli che già hanno suddiviso la base imponibile per fasce di reddito, istituendo gli scaglioni in coerenza con la nuova disciplina normativa, al fine di evitare il prolungamento di una situazione destinata comunque a mutare entro il 2025, con l’adeguamento obbligatorio ai 3 scaglioni previsti dalla norma nazionale.