Nel confermare l’interpretazione estensiva fornita sul punto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto (deliberazione n. 266/2023/PAR) ha chiarito che la disposizione recata dall’art. 8, c. 5, del D.L. 13/2023 (la quale prevede che dal 2023 al 2026 gli enti inseriscano anche i dirigenti tra i destinatari dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per gli appalti PNRR-PNC), in quanto norma speciale, deve ritenersi applicabile anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023.
La specialità della norma, infatti, deriva dall’aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al Piano nazionale, in un’ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento degli obiettivi PNRR-PNC che permangono anche nell’applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 (il D.L. 13/2023 è stato convertito dalla L. 41/2023 del 21 aprile 2023, quindi in data successiva al D.Lgs. n. 36/2023). A miglior intelligenza, si rileva che è proprio dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all’art. 8, co. 5, del D.L. n. 13/2023 e all’art. 225, co. 8, del D.lgs. 36/2023 che risulta possibile erogare anche ai dirigenti gli incentivi de quibus. Peraltro, la specialità della norma di cui si è detto, esclude che la stessa possa trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassative individuate (ovvero, in relazione ai Piani).
In ogni caso, precisa la Sezione, lo spunto ermeneutico fornito, pur constatando la intentio legis volta allo snellimento delle procedure, non esime l’Ente istante dalla necessità di una preordinazione di criteri e modalità, secondo il proprio ordinamento, per la ripartizione degli incentivi tecnici stessi che, previo accordo in sede di contrattazione decentrata nei limiti della normativa generale – posto che, l’articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023 è da leggersi in combinato disposto con la lett. b) del comma 4 dell’articolo 1 dello stesso Codice dei contratti pubblici che rinvia alle modalità previste dalla contrattazione collettiva – andranno poi ripresi e dettagliati in un’appendice al Regolamento sugli incentivi tecnici (come originariamente previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016), quindi alimentando l’apposita parte speciale del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.