Con il recente parere n. 3360/2023, l’Anac ha fornito riscontro ad una serie di quesiti sugli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/2023.
In proposito l’Autorità ha preliminarmente ricordato che il testo dell’art. 45 del codice non reca più l’obbligo, contenuto nell’art. 113 del d. lgs 50/2016, di destinare le risorse per gli incentivi ad un “apposito fondo”, né di ripartire risorse “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”.
La relazione al codice, rammenta inoltre il parere, nel commentare il comma 3 dell’art 45, precisa che gli incentivi per funzioni tecniche “sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile”.
A giudizio dell’Anac, dunque, «il nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti. Con ciò si è inteso eliminare alcune complessità relative agli aspetti procedurali che spesso sono state di ostacolo all’effettiva erogazione degli incentivi.
La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente e, unita all’obbligo di definire i criteri nel termine (ordinatorio) di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, intende realizzare tutte le condizioni per rendere effettiva l’erogazione degli incentivi e dare concreta attuazione alla previsione normativa. Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale».
Con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi e di eventuale riduzione degli stessi, l’Autorità rappresenta invece che «la mancata riproposizione nell’art. 45 della locuzione “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti” è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell’ambito della gestione degli incentivi.
Infatti, l’articolo 45 va letto in combinato disposto con l’articolo 1 del codice che, nell’enunciare il “principio del risultato”, al comma 4 prescrive che: “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a) …;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.
Pertanto, l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato. Sul punto è chiara la relazione al codice che, nel commentare l’art. 1, comma 4 lett. b), specifica che “il risultato rappresenta anche criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative”».
Sul tema, come noto, si registrano tuttavia interpretazioni differenti.
Secondo il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ad esempio, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 dovranno continuare ad essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate nonostante i criteri generali per l’attribuzione degli stessi non siano soggetti a contrattazione integrativa.
Per la Corte dei conti, invece, sebbene l’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non faccia più esplicita menzione al “regolamento” che era, invece, espressamente previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, al comma 3, con riferimento alle modalità applicative per il riconoscimento degli incentivi, statuisce che i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, “sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”. Anche il nuovo codice, quindi, sembra lasciare spazi che possono essere colmati dall’esercizio della potestà regolamentare delle pubbliche amministrazioni.