Come anticipato con la nostra news del 10 maggio scorso, il testo del D.L. “Rilancio” in via di approvazione contiene un pacchetto di norme funzionali a consentire lo svolgimento delle procedure concorsuali in modo compatibile con le necessità di distanziamento sociale imposte dall’emergenza COVID-19.
È interessante però notare come buona parte delle novità introdotte dal provvedimento in esame riguardino in realtà i soli concorsi unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’ausilio della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam). Ci riferiamo in particolare alla riduzione (da quarantacinque a quindici giorni) del tempo massimo di attesa per l’avvio delle procedure concorsuali dopo l’invio della comunicazione prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e alla possibilità concessa all’amministrazione di modificare le modalità di svolgimento delle prove concorsuali nelle more dell’espletamento del concorso (dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure).
Per i concorsi pubblici gestiti autonomamente dai singoli enti, invece, la norma (art. 239) si limita a prevedere la sola applicazione dei principi e criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e telematica di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’art. 238, nonché delle modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’art. 237.
Per cui i futuri bandi pubblicati dagli enti locali dovranno prevedere:
a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive e lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
b) lo svolgimento delle prove concorsuali anche presso più sedi decentrate;
c) la facoltà per le commissioni esaminatrici di svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
Ma come si devono comportare quelle amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già bandito delle procedure concorsuali con metodi “tradizionali”? Il dubbio nasce in conseguenza del fatto che in questo caso non abbiamo una norma di legge che preveda la possibilità di operare una modifica “in corsa” delle modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “costituisce regola generale, derivante dai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, che, alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale, debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4731 del 12 ottobre 2017).
Ricordiamo tuttavia che è sempre consentito alle amministrazioni pubbliche variare le modalità di svolgimento delle prove concorsuali qualora vi sia il consenso scritto di tutti i candidati ammessi alle prove stesse, anche in assenza di una specifica previsione del bando.