Con delibera n. 4/SEZAUT/2023/QMIG, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il comma 4 dell’art. 20 rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” del d.lgs.n.75 del 2017 – che vieta ai comuni che “per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica” di applicare i commi 1 e 2 della medesima norma, e dunque, di fare ricorso alle speciali facoltà di reclutamento del personale ivi previste e da ultimo prorogate al 31 dicembre 2023, al maturare di determinati requisiti – costituisce un limite anche nell’ipotesi di assunzioni effettuate nel regime temporale prorogato e, di conseguenza, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica deve continuare ad essere valutato con riferimento all’intero quinquennio 2012-2016, secondo la previsione espressa della norma».
In altre parole, nonostante le numerose proroghe intervenute negli ultimi anni, il mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica deve comunque continuare ad essere riferito al quinquennio 2012-2016, non potendo viceversa essere attualizzato al quinquennio antecedente alla nuova data di maturazione (31dicembre 2022) dei requisiti previsti dalla lettera c) del comma 1 del citato art. 20.
Ad avviso del Collegio, infatti, l’evidenziata discontinuità temporale fra la maturazione dei requisiti personali per l’assunzione (31 dicembre 2022), il momento dell’assunzione (fino al 31 dicembre 2023) e la verifica del presupposto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (risalente al periodo 2012-2016), non può essere superata in via interpretativa, poiché diversamente opinando l’intervento dell’interprete risulterebbe del tutto creativo, in quanto privo di criteri normativi di riferimento.