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Variazioni in esercizio provvisorio: eccezione fino al 2026

Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Ambiente della Camera, nel corso dell’iter di conversione del DL 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) hanno approvato un emendamento teso ad agevolare, fino all’anno 2026, la realizzazione degli investimenti degli enti in esercizio provvisorio o gestione provvisoria.

Il testo dell’emendamento è il seguente: “ART. 15. Dopo il comma 4 inserire il seguente: “4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” (15.20. Varrica.)

Fino al 31/12/2026 anche gli enti in esercizio provvisorio o gestione provvisoria potranno deliberare variazioni di bilancio iscrivendo maggiore spesa di investimento solo se finanziata da trasferimenti statali o europei. In deroga a quanto previsto dall’art. 163 e dall’art. 187 comma 3-quinquies del TUEL la norma emendata assicurerà una migliore e più certa programmazione degli investimenti in considerazione delle risorse provenienti dal PNRR e dal PNC.

Tags: Esercizio provvisorio, PNRR, Variazioni di bilancio