Ferma restando l’inapplicabilità dell’art. 11 bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 alle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, oltre il termine del 20 maggio 2019, la Sezione ritiene comunque impregiudicata la possibilità per gli enti locali, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, di istituire una nuova posizione organizzativa o valorizzare una posizione organizzativa mai finanziata, nel rispetto dei limiti finanziari di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, come eventualmente adeguati in attuazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019.
È quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche con deliberazione n. 22/2022/PAR.
Invero, ricordano i Giudici, l’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019 consente agli enti locali di superare la rigidità del vincolo sancito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017 in caso di nuove assunzioni, adeguando il suddetto limite di spesa in maniera flessibile ad un valore medio pro-capite riferito al personale in servizio al 31 dicembre 2018. Pertanto, i comuni nei quali il numero dei dipendenti è aumentato rispetto all’anno 2018, possono incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dipendente, comprese le risorse eventualmente destinate alle posizioni organizzative (al contrario, in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale, non ne è prevista la diminuzione).
Invece, nel diverso caso di valorizzazione di una posizione organizzativa già esistente, ma non finanziata a seguito della attribuzione ai componenti dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi finalizzata al contenimento della spesa (art. 53, comma 23 della legge 388 del 2000 applicabile agli enti con meno di 5.000 abitanti), la Sezione marchigiana ritiene possibile superare la mancanza di un valore di riferimento per la determinazione del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, facendo applicazione del principio (espresso dall’ARAN) secondo il quale “gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”.
La soluzione, ad avviso del Collegio, “appare condivisibile, non solo perché non se ne potrebbe rinvenire alcun’altra in alternativa, ma anche perché connotata da razionalità nell’individuazione del possibile criterio oggettivo cui fare riferimento per la costituzione del Fondo stesso. Non appare ultroneo considerare che siffatto criterio alternativo appare in linea con quanto stabilito, in via di principio, dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 17/2019 (con orientamento confermato dalle Sezioni territoriali -Sezione Toscana, n. 277/2019) secondo la quale, così come gli enti locali possono procedere in autonomia alla programmazione delle risorse da destinare al potenziamento del personale, nei limiti delle risorse disponibili, altrettanto possono fare per determinare la misura del salario accessorio, purché siano tenuti in considerazione i limiti di legge: limiti che, nel caso di specie risultano rispettati col criterio estensivo proposto dall’ente locale. Inoltre, come affermato dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 1/2017) per una fattispecie invero differente, ma comunque concernente i limiti di spesa per il personale (nel caso specifico previsti dall’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010), in assenza di un parametro storico cui fare riferimento, l’Amministrazione può individuare un parametro alternativo, purché congruamente motivato ed ispirato alla ratio legis in applicazione”.