Saranno ben 3.716 i Comuni che andranno al voto nella prossima tornata elettorale di giugno (di cui 228 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 3.488 con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti), tra cui anche 29 Comuni capoluogo.
La Lombardia è la regione con il maggior numero di Comuni alle urne, 961, seguita dal Piemonte (801 Comuni); mentre la regione con meno Comuni al voto è la Valle d’Aosta (un solo comune).
Con l’intento di supportare le amministrazioni comunali interessate dal prossimo turno elettorale, l’Anci ha predisposto un utile vademecum, per guidare gli enti attraverso i vari adempimenti: mandati, scadenze e nuove regole.
Il manuale ricorda in particolare le importanti novità legislative introdotte in materia dal recente decreto-legge 7/2024: estensione da due a tre del numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci dei Comuni con una popolazione tra 5.001 e 15.000 abitanti e rimozione del limite di mandati per i sindaci dei Comuni con meno di 5.000 abitanti. Per i Comuni con più di 15.000 abitanti, il limite di due mandati rimane invece invariato.
Il decreto-legge, poi, interviene anche sulle norme elettorali dei comuni capoluoghi di provincia stabilendo che, a decorrere dal 29 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge), il sistema elettorale applicabile a tali enti, indipendentemente dal relativo numero di abitanti (e quindi anche nel caso in cui i predetti comuni abbiano una popolazione non superiore a 15.000 abitanti), è quello previsto dagli articoli 72 e 73 del TUEL per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Pertanto, anche per i comuni capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, troverà applicazione il metodo proporzionale per l’elezione del consiglio comunale e il turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco, ove nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.
Tra le novità a regime introdotte dal decreto-legge in materia elettorale, inoltre, si evidenzia l’articolo 2, che interviene in tema di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. La norma stabilisce che, ai fini della determinazione della cd. “popolazione legale”, ossia della popolazione risultante dal censimento da utilizzare come riferimento ufficiale per l’applicazione di norme di legge o regolamento in materia di procedimenti elettorali e referendari, i dati sono riportati in un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale (e non più decennale). Si evidenzia, inoltre, che in fase di prima applicazione, la popolazione ai fini delle norme in materia elettorale e referendaria, è determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante i risultati della popolazione censuaria al 31 dicembre 2021.
Tra le novità introdotte limitatamente all’anno 2024, l’articolo 4, in deroga all’articolo 71, comma 10, del TUEL dispone che, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla e per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.