Con ordinanza n. 551 del 26 novembre 2021, il Tar Bologna ha sospeso cautelarmente l’efficacia dell’esclusione dal concorso di un candidato per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19, potendo la stessa essere sanata mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino.
Diversamente opinando, afferma infatti il Collegio, l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (artt. 33 e 34 Cost.) quale il diritto allo studio o l’accesso ai pubblici uffici (artt. 51 e 97 Cost.) sarebbe inopinatamente condizionato dal funzionamento di un applicativo mobile.
Il Tar ha invece giudicato legittima l’esclusione di un candidato risultato privo del Green pass (pur avendo quest’ultimo dimostrato l’avvenuta vaccinazione il 10 agosto 2021), atteso che, ai sensi dell’art. 9 bis lett. i) del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 e che, ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 giugno 2021, “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario” (ord. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez. I, n. 496/2021).