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Utilizzo delle graduatorie concorsuali: le novità introdotte dal DL PA 2025

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” (c.d. decreto PA 2025).

Composto da 22 articoli e strutturato in tre parti – reclutamento, organizzazione e funzionalità – il decreto in esame introduce alcune rilevanti novità in materia di validità e utilizzo delle graduatorie concorsuali.

Viene anzitutto stabilito che il termine di validità delle graduatorie concorsuali approvate dagli enti locali torna ad essere quello triennale stabilito dall’art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (sebbene la norma produca apparentemente i suoi effetti soltanto per le graduatorie approvate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto).

Viene poi sospesa l’applicazione della cosiddetta norma “taglia idonei” per tutti i concorsi conclusi nel 2024 e nel 2025, permettendo così di sfruttare al meglio le graduatorie già esistenti (anche se, vale la pena ricordarlo, questa norma già non si applica a tutte le procedure concorsuali bandite dagli enti locali per un numero di posti non superiore a 20 unità e di quelle bandite dai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti).

Si stabilisce inoltre che le graduatorie si intendono utilmente scorse «quando, entro il limite temporale di validità, l’amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell’amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione».

Dunque, in virtù di questa norma, la stipula del contratto individuale di assunzione con il candidato idoneo si colloca al di fuori del procedimento preordinato all’utilizzo della graduatoria e non ne inficia comunque la legittimità.

In sostanza la legittimità dello scorrimento della graduatoria non è pregiudicata dalla scadenza della medesima al momento della stipula del contratto di assunzione – rispetto a cui la validità della graduatoria è del tutto ininfluente – in ragione della circostanza che, ai fini della legittimazione dell’utilizzo di graduatorie vigenti, è sufficiente che sia accertata la piena validità delle stesse al momento dell’individuazione nominativa degli idonei da convocare per l’assunzione.

Per quanto attiene invece più strettamente la fase di formazione delle graduatorie, si stabilisce che le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d’esame, dovranno elaborare una graduatoria di merito basata unicamente sui risultati delle predette prove. Su tale graduatoria saranno poi in seguito applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, verranno applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicheranno infine le riserve di posti previste dal bando.

Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, inoltre, tutte e tre le graduatorie elaborate dalle commissioni (la graduatoria di merito, quella risultante dall’applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando) dovranno essere pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter e sul sito dell’amministrazione procedente in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale (ma garantendo ovviamente la minimizzazione dei dati personali).

Da ultimo, le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico dovranno dare evidenza delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, ferma restando anche in questo la minimizzazione dei dati personali.

Tags: Assunzioni di personale, DL PA, Graduatorie concorsuali