Secondo la Commissione Tributaria Regionale Lombardia, l’area fabbricabile, per poter essere considerata pertinenziale ad un fabbricato, deve essere stabilmente destinata ad ornamento e servizio dello stesso, dato che al fine di escluderne l’edificabilità il suo utilizzo come giardino non è sufficiente (sentenza n. 3129/3/2021).
La conclusione cui giungono i giudici tributari si pone in linea con il consolidato orientamento della Cassazione (si veda ad es. la sentenza 22128/2010) secondo il quale, ai fini del riconoscimento della pertinenzialità di un’area fabbricabile, è necessario siano soddisfatti i presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare di destinare il bene a servizio o ornamento di un altro bene e non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione. In altri termini, qualora sia agevole per il proprietario, al mero fine di godere dell’esenzione tributaria, creare una destinazione pertinenziale che possa però essere facilmente interrotta o modificata, senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso, la pertinenzialità non potrà essere riconosciuta.
É quanto avvenuto nel caso di specie dato che i giudici lombardi hanno rilevato l’assenza di una dichiarazione IMU e l’avvio di una procedura amministrativa attivata dal proprietario dell’area per far confermare una futura utilizzazione edificabile della stessa: tali elementi sono stati sufficienti per riconoscere che la destinazione pertinenziale e l’utilizzo come giardino fossero di fatto solo temporanei e non definitivi.
In tema di aree fabbricabili pertinenziali, giova ricordare anche la sentenza CTP di Milano n. 3250/2021 (vedi nostra news del 9/9/2021), la quale, insieme a quella qui in commento, dimostra un atteggiamento rigido da parte dei giudici tributari lombardi nel riconoscimento del carattere di pertinenzialità di un’area fabbricabile, nell’ottica di contrasto all’elusione.