In data odierna (25 marzo) l’ARAN ha pubblicato nella propria banca dati numerosi nuovi orientamenti applicativi concernenti la corretta applicazione del CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17 dicembre scorso.
Questi nuovi orientamenti si aggiungono alla lunga lista di quelli già pubblicati ieri sul nostro sito (si veda la nostra precedente news del 24 marzo).
Di seguito i nuovi pareri rilasciati oggi dall’Agenzia.
Qualora a seguito della costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti in base all’art. 57, comma 2, del CCNL 17.12.2020 si determini un minor impegno finanziario è possibile integrare le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative?
L’art.57. comma 2, lett. a) del CNL del 17.12.2020 prevede espressamente che dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, sia annualmente costituito con le seguenti risorse: “a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 – destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno”.
La citata norma, dunque, come si evince dal suo tenore letterale, consente agli enti di consolidare, in un unico importo le risorse certe e stabili (dal cui ambito sono escluse quelle di cui all’art. 26, comma 3 del CCNL del 23.12.1999) che, nel 2020, siano state destinate alla retribuzione di posizione e di risultato negli importi certificati dagli organi di controllo interno previsti dalle disposizioni di legge.
Nel caso in cui, pertanto, da parte dell’organo di controllo di cui al richiamato art. 57, comma 2, lett. a) sia stata certificata per l’anno 2020 una entità di risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza da cui risulti, come conseguenza un minor impegno finanziario, ciascun ente potrebbe adottare le scelte ritenute più opportune, avvalendosi degli strumenti che la disciplina contrattuale gli consente.
Anche in presenza di uno stanziamento di risorse inferiore ma, comunque, “adeguato” alla situazione di fatto registrata nell’anno 2020, l’ente avrebbe comunque l’autonomia di stanziare, anche negli anni a venire, ulteriori risorse, utilizzando la lett. e) del richiamato art. 57, comma 2, in base alla propria capacità di bilancio, ovviamente entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.
Per la soluzione della ulteriore questione concernente la possibilità di adeguamento delle risorse destinate ai non dirigenti o alle PO, si rinvia all’orientamento espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 16/2020 riferita al Conto Annuale 2019, relativo alla perimetrazione del limite alla retribuzione accessoria di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017.
La Dichiarazione congiunta n° 2 di cui al CCNL 17.12.2020, prevede una serie di possibili cause di monetizzazione, all’atto della cessazione dal servizio, delle ferie non fruite dai dirigenti: tale elenco ha carattere tassativo ed esaustivo o potrebbero essere configurate per analogia altre possibili ipotesi di monetizzazione ed in tal caso le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica in atto potrebbero integrare una di queste ipotesi ulteriori?
L’art. 5, comma 8, della legge n.135/2012 ha disposto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti, salvo i limitati casi in cui questa possa ritenersi ancora possibile sulla base delle citate previsioni legislative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le note n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012.
Nell’ambito di tale cornice legislativa debbono essere correttamente interpretate:
a) la disposizione dell’art. 16, comma 13, del CCNL dell’Area delle Funzioni Locali del 17.12.2020, secondo la quale: “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2”;
b) la Dichiarazione congiunta n. 2, allegata al medesimo CCNL del 21.5.2018, che espressamente recita: “In relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 13 (Ferie e festività), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”.
Tanto premesso, si deve rilevare che l’art. 16, comma 13 del CCNL 17.12.2020, con la locuzione “secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2”, si è limitato a rinviare all’elencazione contenuta nella Dichiarazione congiunta n° 2 la enumerazione delle ipotesi che possono dar luogo alla monetizzazione delle ferie non godute, enumerazione che costituisce una semplice ricognizione delle causali previste in materia dalle ricordate circolari applicative del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Pertanto, laddove si ponga, come nella fattispecie dedotta, la richiesta di un indirizzo interpretativo sulla possibilità o meno di configurare ipotesi di monetizzazione ulteriori rispetto a quelle rinvenibili nella citata Dichiarazione congiunta, si deve osservare che la richiesta stessa attiene alla definizione della portata applicativa delle specifiche disposizioni di legge sopra ricordate come interpretate nelle citate circolari.
La tematica esula quindi dall’attività di assistenza dell’ARAN, limitata dall’art. 46, comma 1, del dlgs. n.165/2001, esclusivamente alla formulazione di orientamenti per l’uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e pertanto l’Agenzia rinvia alle indicazioni formulate in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Come si calcola oggi la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16.05.2001? In particolare come si calcola nelle sedi di segreteria convenzionate?
In relazione alla problematica in esame si deve rilevare che in materia di disciplina di maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16.05.2001 è intervenuto l’art. 107, comma 4, del CCNL 17.12.2020 in base al quale “Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ai soli fini dell’attuazione delle previsioni di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 continuano a trovare applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000 – 2001”.
Si deve rammentare altresì che in materia di maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16.05.2001, dispongono anche i contratti integrativi di livello nazionale del 22.12.2003 e del 13.01.2009 e per quanto più specificamente attiene alla maggiorazione della retribuzione di posizione nelle sedi di segreteria convenzionate dispone in particolare l’art. 1, comma 2, del contratto integrativo di livello nazionale del 13.01.2009.
Pertanto indicazioni interpretative a fini applicativi dell’istituto potranno essere al riguardo richieste al competente Ministero dell’Interno.
Come si calcola oggi l’integrazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 5 del CCNL 16.05.2001, c.d. “galleggiamento”?
L’integrazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001, si calcola oggi in base al disposto dell’art. 107, comma 2,del CCNL 17.12.2020 ai sensi del quale “ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 5 del CCNL del 16/5/2001, il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1”.
In relazione al disposto dell’art. 54, comma 4, del CCNL 17.12.2020, ai fini della liquidazione degli arretrati a titolo di retribuzione di posizione, l’incremento annuo lordo di Euro 409,50 deve essere riconosciuto anche di dirigenti incaricati ad interim della copertura di posizioni dirigenziali resesi vacanti successivamente all’1.1.2018?
La disciplina prevista dall’art. 54, comma 4, come noto, prevede espressamente che “l’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50”.
La richiamata norma, pertanto, ha incrementato dell’importo di euro 409,50 il valore complessivo annuo lordo della retribuzione di posizione (comprensivo di tredicesima mensilità) che dovrà essere riconosciuto (anche ai fini della quantificazione degli arretrati), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, a tutte le posizioni dirigenziali coperte alla medesima data del 1°/1/2018.
Ad avviso dell’Agenzia sarebbe possibile riconoscere arretrati sulla retribuzione di risultato corrisposta ai titolari di incarico ad interim su posizioni resesi vacanti successivamente al 1/1/2018 solo a condizione che:
1) l’incarico ad interim sia stato conferito su posizioni che erano coperte alla data del 1/1/2018, successivamente resesi vacanti;
2) la contrattazione integrativa dell’ente abbia preventivamente definito una disciplina per la corresponsione della maggiorazione della retribuzione di risultato riconosciuta ai titolari di incarichi ad interim commisurata ad una data percentuale della retribuzione di posizione prevista per l’unità organizzativa sulla quale è affidato l’incarico.
Ai fini della determinazione del monte-salari relativo all’anno 2015 quale criterio occorre seguire: il criterio della cassa o quello della competenza?
Per la determinazione del “monte salari” bisogna utilizzare gli stessi criteri seguiti dal conto annuale della RGS nelle tabelle 12 e 13. Ogni ulteriore approfondimento al riguardo può essere effettuato consultando le circolari di conto annuale emanate annualmente dalla Ragioneria generale dello stato, reperibili sul sito web di quest’ultima.
In applicazione dell’art. 57, comma 3, del CCNL 17.12.2020 i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi in una determinata annualità costituiscono economie che possono essere trasportate all’anno successivo per il finanziamento della retribuzione di risultato?
In relazione alla questione in esame si evidenzia che con la formulazione della disciplina di cui all’art. 57, comma 3 del CCNL del 17 dicembre 2020, può considerarsi confermato l’orientamento applicativo già espresso dall’Agenzia secondo cui le risorse aggiuntive (risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non utilizzate nel corso dell’anno di riferimento trasportate nell’anno successivo) hanno sempre e comunque natura di “una tantum”, nel senso che esse non possono essere considerate come un incremento permanente dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
Tali indicazioni, si ricorda, sono state fornite dalla scrivente Agenzia a chiarimento dei dubbi sollevati sull’interpretazione della previgente disciplina prevista dall’art. 28, comma 2 del CCNL del 23.12.1999 (norma disapplicata dall’art. 62, comma 1, lett. B, 11° alinea del nuovo testo contrattuale).
Anche relativamente alle indicazioni espresse in materia di risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento, si ritiene di confermare i contenuti degli orientamenti applicativi già formulati in relazione alla disciplina previgente.
Come già chiarito infatti, in fattispecie quali quella in esame, non si ritiene possa essersi verificata una situazione di impossibilità di utilizzo delle risorse.
Inoltre, nella nuova formulazione della norma è espressamente chiarito che il “riporto” all’anno successivo è ammesso solo nel caso in cui l’integrale destinazione delle risorse non sia stata oggettivamente possibile, situazione che non si verifica nella fattispecie prospettata, in cui le risorse sono state integralmente destinate, ma non integralmente utilizzate.
Nel caso in cui, pertanto, gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell’ente.
Resta comunque ferma la possibilità, per la contrattazione integrativa degli enti, di stabilire criteri di erogazione che prevedano la distribuzione, nello stesso anno cui la valutazione si riferisce, delle somme corrispondenti agli importi della retribuzione di risultato non erogate ai dirigenti, a seguito di una valutazione della performance degli stessi, non positiva o non pienamente positiva, come ulteriore incremento della retribuzione di risultato a favore di altri dirigenti che hanno ricevuto invece una valutazione di eccellenza, come predeterminata sulla base dei criteri a tal fine adottati, come chiarito dalla scrivente Agenzia in altri orientamenti applicativi.
L’art. 58 del CCNL 17.12.2020 trova applicazione dalla data di sottoscrizione del prossimo contratto integrativo stipulato presso l’Ente e fino a tale data gli incarichi ad interim continuano ad essere retribuiti in conformità alla disciplina del contratto integrativo vigente?
L’art. 58 del CCNL del 17 dicembre 2020 precisa che, per l’incarico ad interim dovrà essere attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico; la percentuale entro i valori indicati dal CCNL dovrà essere definita in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 45 comma 1 lett. c) del medesimo CCNL-
La nuova disciplina, pertanto, potrà essere applicata solo a seguito della definizione, all’interno del Contratto integrativo, della predetta percentuale di incremento e soltanto con effetto sulla retribuzione di risultato.
Eventuali diverse soluzioni già adottate dagli enti devono intendersi disapplicate per la parte eventualmente in contrasto con la nuova disposizione contrattuale.