Sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati pubblicati di recente quattro nuovi interessanti pareri concernenti l’applicazione della disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche prevista dal D.Lgs. n. 36/2023.
Vediamoli in dettaglio
Con il primo dei citati pareri, il n. 3029, l’Ufficio Supporto giuridico del Mit ha precisato che l’elencazione dei servizi di particolare complessità di cui all’art. 32, comma 2, dell’allagato II.14 deve ritenersi solo indicativa, per cui residua in capo alle singole stazioni appaltanti la facoltà di individuare ulteriori servizi di particolare importanza (in base ai parametri dati dallo stesso art. 32, c. 2 dell’Allegato II.14: – profilo tecnologico; – pluralità di competenze; – componenti o processi produttivi innovativi; – elevate prestazioni funzionali; – organizzazione della stazione appaltante) per i quali RUP e DEC devono essere persone distinte e, conseguentemente, possono essere erogati gli incentivi tecnici.
Con il successivo parere n. 3041, il Ministero ha invece chiarito che non sussiste alcun obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. Si può tuttavia ritenere che dalle suddette determine possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell’art. 18 medesimo, coerentemente all’art. 1, co. 1 del cit. decreto 33/2013, volto a garantire la trasparenza delle risorse pubbliche effettivamente utilizzate.
Con altro parere, il n. 3046, l’Ufficio ha poi precisato che nulla vieta agli enti di prevedere il riconoscimento di un importo maggiorato dell’incentivo in caso di attivazione di eventuali opzioni e rinnovi già previsti negli atti relativi all’affidamento.
Con l’ultimo dei quattro pareri resi in materia, il n. 3170, il Mit ha infine affermato che in caso di affidamento diretto di un PNNR digitale, la base d’asta su cui calcolare l’incentivo è il prezzo contrattualizzato nell’affidamento diretto IVA esclusa e non l’importo lump sum del contributo PNNR richiesto.