L’art. 5 D.L. 149/2020, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 279 del 9/11/2020, prevede la sospensione del versamento del saldo IMU per ulteriori soggetti gestori di attività economiche colpite dalla recente chiusura dovuta all’emergenza sanitaria.
La disposizione integra quanto già stabilito dall’art. 78 D.L. 104/2020 e dall’art. 9 D.L. 137/2020, che hanno rispettivamente sospeso il versamento del saldo IMU per gli immobili destinati ad attività turistiche e di spettacolo e quelli destinati alla ristorazione e all’attività sportiva.
La norma prevista dal D.L. 149/2020 sottopone tuttavia l’esonero dal versamento a due condizioni: essere, oltre che proprietario degli immobili, anche il gestore dell’attività ivi svolta e l’ubicazione degli stessi nei Comuni compresi nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
La verifica di tali condizioni non è, a nostro parere, immune da difficoltà operative.
Si è già avuto modo di evidenziare le problematiche inerenti alla coesistenza di proprietà e gestione dell’attività svolta, dato che già l’art. 9 D.L. Ristori prevedeva tale requisito (si veda nostra news del 28 ottobre scorso, con la precisazione che in quell’occasione il riferimento era stato all’art. 10 – e non all’art. 9 – in quanto era stato preso in visione il testo in bozza del D.L.).
In merito invece all’ubicazione nella c.d. “zona rossa”, l’art. 5 D.L. 149/2020 fa riferimento al D.P.C.M. del 3 novembre (in particolare all’art. 3), all’ordinanza del Ministero della Salute adottata il 4 novembre e all’art. 30 del D.L. 149/2020 stesso.
Dalla lettura combinata delle tre disposizioni richiamate emergono le difficoltà legate all’esatta individuazione dei Comuni rientranti nella disposizione e di conseguenza della corretta applicazione della sospensione dal versamento.
Infatti, se da una parte l’ordinanza del Ministero della Salute ha individuato chiaramente le Regioni considerate ad alto rischio (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta), dall’altra l’art. 30 D.L. 149/2020 prevede che, con cadenza settimanale, valutati i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici, il Ministro possa individuare, con propria ordinanza, una o più Regioni nei cui territori si stia manifestando un elevato rischio con la conseguenza di dover applicare regole più stringenti.
Ne discende quindi che l’individuazione delle “zone rosse” è in costante divenire e il Legislatore non fornisce alcun criterio per precisare il momento da considerare al fine di verificare se l’esonero dal versamento sia giustificato o meno (ad es. se considerare solo le Regioni già individuate il 4 novembre; se valutare la situazione al 1° dicembre; se considerare l’esenzione in modo proporzionale rispetto ai mesi di chiusura, seguendo la regola generale del 15 del mese).
Si auspica quindi che, in sede di conversione, la disposizione venga integrata con l’indicazione di un criterio chiaro ed univoco per applicare correttamente quanto stabilito dalla stessa, sebbene con buona probabilità essa arriverà una volta scaduto il termine del versamento che resta fissato al 16 dicembre prossimo.