Con due distinti Interpelli, l’Agenzia delle Entrate è tornata (dopo la recente risposta all’interpello n. 223/2021) sul tema della tassazione separata degli emolumenti corrisposti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno successivo a quello di competenza.
Con il primo dei due, il n. 243/2021, l’Agenzia ha preliminarmente ricordato che tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata il legislatore ha ricompreso anche il contratto collettivo, nel quale è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
Pertanto, indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell’iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.
Vanno quindi assoggettate a tassazione separata le indennità relative al periodo d’imposta 2019 erogate nel 2020 per una causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione di un “Accordo di contrattazione collettiva integrativa” sottoscritto in via definitiva il 25 settembre 2020. In questo caso, infatti, il ritardo nella corresponsione è dovuta al sopraggiungere di una causa giuridica che, come precisato, costituisce presupposto per l’applicazione della tassazione separata, senza necessità di un’analisi sulle ragioni che hanno determinato l’erogazione in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione delle somme.
Ad una diversa soluzione si deve pervenire, invece, nel caso della corresponsione in un anno successivo dell’indennità prevista dalla legge antecedente la maturazione (o contratto sottoscritto prima della maturazione) a favore del proprio personale in base alle presenze e all’attività lavorativa dell’anno precedente; in tal caso, infatti, benché la corresponsione delle indennità avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello al quale la stessa si riferisce, il ritardo è da considerarsi fisiologico in base alla natura stessa dell’emolumento, pertanto tali indennità sono da assoggettare a tassazione ordinaria.
Con il più recente dei due interpelli in commento, il n. 269/2021, l’Agenzia ha poi riaffermato il principio secondo il quale non trova giustificazione la tassazione separata in relazione agli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti nell’anno successivo a quello cui gli obiettivi sono raggiunti, in quanto, in tale ipotesi il ritardo deve ritenersi “fisiologico”. Infatti, è la stessa natura degli emolumenti in questione a comportare l’erogazione nell’anno successivo a quello di riferimento (cfr., tra l’altro, risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E).
L’interpello rammenta inoltre che con la risoluzione 13 dicembre 2017, n. 151/E, era stato ulteriormente precisato che non si giustifica l’applicazione della tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un’Amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione.
Ciò considerato, si deve ritenere che non possano essere considerati arretrati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, quei compensi, come quelli in esame, per la cui erogazione è necessario attendere la fine del periodo d’imposta relativo alla loro maturazione.