Con la sentenza 25/8/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha stabilito che l’immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività agricola, se possiede a catasto l’annotazione di ruralità, non è soggetto a imposizione TASI in quanto è da considerarsi fabbricato rurale strumentale anche se l’immobile è accatastato in una categoria abitativa.
Il contezioso nasce a seguito della notifica di un avviso di accertamento TASI con riferimento ad un immobile accatastato in categoria A/4, circostanza che, secondo il Comune, non consentiva di considerarlo strumentale e di conseguenza esente dall’imposizione tributaria.
I giudici di primo grado, al contrario, hanno accolto il ricorso del contribuente ritenendo sufficiente l’annotazione di ruralità indipendentemente dalla categoria catastale.
Nel caso in esame il contribuente per ottenere il riconoscimento della ruralità sull’immobile oggetto di accertamento, aveva fatto istanza all’Agenzia del Territorio in base all’art. 7 co. 2-bis, D.L. 70/2011 il quale prevedeva la facoltà di presentare domanda di variazione della categoria catastale in A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. In pendenza della domanda, l’introduzione del D.L. 201/2011 abrogava il sopra citato comma 2-bis dell’art. 7 e veniva emanato un nuovo decreto ministeriale. Tale Decreto MEF del 26/07/2012, all’art. 1 co. 2, prevedeva, ai fini del riconoscimento della ruralità, l’apposizione di una specifica annotazione di ruralità sulle risultanze catastali. Il comma 14-bis dell’art. 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201 sanava le domande già presentate all’allora Agenzia del Territorio e di conseguenza veniva accolta la domanda di variazione del contribuente, ma l’ufficio, anziché variare la categoria dell’immobile in D/10 (da A/4), apponeva la dicitura «dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità».
La conclusione cui giungono di Giudici tributari baresi si pone in linea con il principio più volte espresso dalla Corte di Cassazione in ambito di ICI/IMU (si vedano le nostre news del 20/12/2021, 8/09/2021 e del 10/09/2020), considerato che i tributi oggetto delle pronunce condividono i medesimi principi in ordine al riconoscimento del carattere di ruralità.