La Cassazione Civile Ord. Sez. 6 con la sentenza n. 5073 del 16 febbraio 2022 conferma un principio ormai consolidato in riferimento alla soggezione a TARI dell’area adibita a parcheggio in concessione al contribuente da parte dell’ente locale (si veda anche nostra news del 02/08/2021) .
La Corte precisa che il presupposto impositivo del tributo in questione è costituito “dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune”.
I giudici richiamando quanto espresso dalla norma di riferimento, ribadiscono che nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, è doverosa la prova da parte del contribuente non solo della stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nella fattispecie, il parcheggio), ma anche della circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
Nella specie, era stato accertato che il concessionario del servizio di parcheggio era detentore dell’area destinata a parcheggio e, in quanto tale, era obbligato al pagamento del tributo non essendo stata provata dal contribuente l’inidoneità alla produzione di rifiuti.
Per maggiori considerazioni operative per i Comuni si veda il nostro Approfondimento n. 6.