Con la sent. 3036/2022 la CTR Campania ha statuito in merito alla sussistenza dell’obbligo del pagamento della TARI da parte di società che si rivolgono a ditte private per il servizio di smaltimento dei rifiuti, chiarendo che il soggetto passivo ha diritto ad una riduzione dell’imposta ma non alla esenzione totale del versamento del tributo.
I Giudici regionali aderiscono a tre ordinanze della Cassazione (n. 17334/2020, n. 14907/2020 e n. 9109/2020), nelle quali il Giudice di legittimità afferma che, dove il Comune ha istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l’immobile del contribuente e quest’ultimo provveda a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò avvenga, la tassa è egualmente dovuta in quanto finalizzata a consentire all’Ente locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti.
Ne consegue che, qualora un soggetto decida di provvedere in via diretta ad assicurarsi l’esecuzione di servizio di rimozione rifiuti mediante gestore privato, il tributo non viene escluso ma il soggetto avrà diritto alla contribuzione nella misura ridotta, posto che alla TARI, viene estesa la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni TARSU per il quale il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in gravi difformità dalle previsioni legislative e regolamentari il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione.
Conclude la CTR precisando che: “[…] Dunque costituisce principio di ordine generale quello per il quale si presume che l’Amministrazione pubblica provveda alla raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale di propria competenza. Detta presunzione può essere vinta dal contribuente quando dimostri di aver provveduto a gestire direttamente la raccolta dei rifiuti […]”.