È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 16 giugno il Decreto Legislativo n. 213 del 23/12/2022 recante le “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.
Diverse disposizioni contenute nello schema di decreto che era stato notificato alla Commissione Europea lo scorso 27 settembre, risultano essere state stralciate nella versione approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2022, quali ad esempio l’obbligo di applicare una riduzione della Tassa Rifiuti alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano l’attività di compostaggio dei rifiuti organici prodotti e la modifica dell’art. 184 comma 3 lett. a) e c) del TUA che avrebbe chiarito definitivamente l’attribuzione della qualifica di “rifiuto urbano” ai rifiuti prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle superfici di lavorazione delle attività industriali produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, nonché a quelli generati nell’ambito delle attività agrituristiche, spacci aziendali e fattorie didattiche.
Tra le novità in ambito TARI di interesse per gli operatori comunali figurano invece:
- la modifica apportata all’art. 183 comma 1 lett. b-sexies) del TUA che prevede che i rifiuti derivanti da costruzione e demolizione sono speciali e quindi non conferibili al pubblico servizio solo se prodotti nell’ambito dell’attività di impresa (art. 1 comma 5 lett. c) D. Lgs. 213/2022);
- la possibilità di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggi terziari, prima esclusi sulla base del divieto previsto dall’art. 226 del TUA di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura, in relazione alla modifica apportata dall’art. 6 comma 4 lett. b) D. Lgs. 213/2022 all’art. 221 comma 4 del TUA che ora prevede: “Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio ovvero secondo le modalità di cui all’articolo 198, comma 2-bis”. Tale disposizione comporta dunque la mancata esclusione dal tributo TARI delle superfici produttive di imballaggi terziari in ragione del possibile conferimento di questi ultimi al servizio pubblico, a differenza di quanto accadeva in passato, prevedendo solo la possibilità per le utenze non domestiche che si avvalgono della c.d. fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di beneficiare della riduzione della quota variabile del tributo.